Sentenza del 28/02/2022 n. 6610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRAP per il 2011 (identico a quello notificato alla scissa Atc Spa) fondato sul diniego della riduzione della base imponibile prevista dal D.Lgs. n. 446/1997 (art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, c.d. riduzione del cuneo fiscale). Contestazioni procedurali e sostanziali sollevate dalla ricorrente: carenza di legittimazione passiva della beneficiaria della scissione, nullità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo, difetto di sottoscrizione valida (deleghe), illegittima solidarietà per debiti ante-scissione, richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e omessa pronuncia su tali questioni da parte della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo (vizio di motivazione apparente / error in procedendo) e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in relazione a detto motivo, rinviando la causa alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Sono stati assorbiti il primo, il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo motivo; sono invece rigettati il sesto, il settimo e il nono motivo. In sostanza la cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che si era limitata a richiamare il risultato di un giudizio parallelo senza esaminare e decidere compiutamente le eccezioni e i motivi di merito proposti dalla ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4
Norma richiamata come fondamento della agevolazione IRAP (riduzione del cuneo fiscale) che l'Amministrazione aveva negato; la questione di merito sulla applicabilità dell'agevolazione è stata richiamata ma non risolta dalla CTR e resta da esaminare dopo il rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all'onere motivazionale del giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato i principi di motivazione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza sulla materia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che richiede la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di impiegato direttivo delegato. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la delega è di firma e può essere provata anche tramite ordini di servizio che individuino la qualifica del delegato.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamato rispetto alla disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la CTR non ha esaminato compiutamente la questione, che è stata assorbita dalla cassazione conseguente al vizio motivazionale.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
art. 10, comma 3; art. 12, comma 7
Richiamate dalla ricorrente in relazione ai diritti del contribuente e al contraddittorio: la Corte ha riaffermato che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale trova applicazione generalizzata solo per i tributi 'armonizzati', mentre per l'IRAP (tributo non armonizzato) non sussiste un obbligo generale salvo specifiche previsioni.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che in caso di scissione parziale il debito ante-scissione graverebbe solo sulla scissa; la questione è stata sollevata ma assorbita dalla cassazione per vizio motivazionale e pertanto rimane da riesaminare in sede di rinvio.
Codice civile
art. 1306; art. 2909 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la sentenza tra creditore e un debitore non produce effetti verso gli altri condebitori se non è passata in giudicato; la Corte ha osservato che la CTR non ha adeguatamente motivato il richiamo al giudizio parallelo.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 156 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (nn. indicati nei motivi)
Norme processuali richiamate ai fini del censimento di omessa pronuncia, vizio di motivazione e nullità per error in procedendo; la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio motivazionale denunciato ex art. 360 c.p.c. e collegati.
Disposizioni attuative c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai profili di nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto l'assenza di motivazione adeguata da parte della CTR, pronunciandosi quindi per la cassazione.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza amministrativa o tributaria deve affrontare e decidere espressamente i punti di fatto e di diritto sollevati dalle parti: il mero richiamo a un risultato di un giudizio parallelo è insufficiente e determina cassazione per vizio di motivazione.
- Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente esteso a tutti i tributi: per imposte non 'armonizzate' (come l'IRAP) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo specifiche previsioni normative; chi invoca la nullità per mancato contraddittorio deve dimostrare le ragioni concrete che avrebbe fatto valere.
- La delega per la sottoscrizione di atti impositivi ex art. 42 DPR 600/1973 è di firma e non di funzioni: può essere provata anche mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del soggetto delegato; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere di firma quando contestato.
- I profili di responsabilità tra società scisse e beneficiarie in caso di scissione parziale e debiti tributari ante-scissione possono richiedere specifico esame della normativa e della fattispecie: la giurisprudenza non è pacifica e la questione può incidere anche sulle sanzioni e sulla solidarietà, pertanto deve essere adeguatamente motivata dal giudice.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è rilevante e va valutata sul piano concreto (mutamenti interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali); tali deduzioni devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito.
- Una sentenza favorevole in un giudizio tra creditore e un condebitore non vincola automaticamente gli altri condebitori fino a che non sia passata in giudicato e fino a che non sia fornita adeguata motivazione che colleghi il caso concreto al precedente.
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