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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33600/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità per diffamazione via Facebook. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione degli artt. 595, 192 e 533 c.p.p. e insussistenza del fatto (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), contestando in particolare l'individuazione di Greco quale destinatario dell'offesa e chiedendo una diversa valutazione delle prove testimonali; 2) omessa motivazione circa la sussistenza del fatto e dell'elemento psicologico del reato, ossia carenza di argomentazione del giudice di merito su profili oggettivi e soggettivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e logica, affermando che l'individuazione del destinatario della diffamazione (Greco) era desumibile dal contesto (riunione del GAI, critica di Greco al compenso di Farnetano e consequenziale post su Facebook). Il ricorso è stato considerato, in gran parte, una mera rilettura alternativa del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; inoltre i motivi erano generici o non tempestivamente dedotti in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.510,00 oltre accessori di legge, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma sostanziale del reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto le espressioni postate su Facebook idonee a integrare il reato, valutando il contesto e la riconducibilità del destinatario.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova; la Corte ha osservato che la presunta violazione di tali regole non è un vizio deducibile in cassazione se non provoca nullità o inutilizzabilità, e non consente la rielaborazione dei fatti.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure procedurali: la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo, in quanto le contestazioni implicavano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b)

    Limite di impugnabilità per insussistenza del fatto: la Corte ha ricordato che tale motivo non può trasformare la cassazione in sede di rielaborazione probatoria; la richiesta di diversa lettura dei fatti è inammissibile se non denuncia travisamento della prova.

  • art. 606 c.p.p. (comma 3)

    Obbligo di dedurre in appello specifiche censure: la Corte ha richiamato l'impossibilità di sollevare in cassazione questioni fattuali non prospettate in appello, con conseguente inammissibilità.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma relativa all'assunzione di prove testimoniali in dibattimento; la Corte ha ritenuto che le testimonianze escusse non smentivano la connessione logico-cronologica tra riunione e post diffamatorio.

  • art. 23 comma 8 D.L. 127/2020

    Norma procedurale emergenziale richiamata per la trattazione orale del ricorso; la trattazione è avvenuta in forma orale ai sensi della disciplina richiamata.

  • art. 7 comma 1 D.L. n. 105/2021

    Norma che ha prorogato la disciplina sulla trattazione orale; citata per la legittimità della trattazione svolta.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola sulle spese e sanzioni per il ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, richiamando la modifica introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.; ha inciso sulla misura delle sanzioni pecuniarie per ricorsi ritenuti colpevoli d'irragionevolezza/inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di diffamazione a mezzo social network, l'identificazione del soggetto offeso si basa sul contesto concreto (contenuto, circostanze temporali e riferimenti personali) e non solo su enunciazioni astratte; se il contesto rende ragionevolmente individuabile una persona, la condanna può essere fondata.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto o per la riconsiderazione della credibilità delle prove: i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
  • I rilievi relativi alla violazione delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. non sono normalmente deducibili in cassazione salvo che la violazione determini una nullità o inutilizzabilità espressamente rilevabile in diritto.
  • Non si possono sollevare per la prima volta in cassazione argomentazioni fattuali o vizi della motivazione che non siano stati dedotti e sviluppati in appello: tali censure saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; doglianze generiche di 'mancanza di motivazione' senza puntuali riferimenti non vengono accolte.
  • Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente inammissibile o temerario rischia di essere condannato alle spese, nonché al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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