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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43545/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva disposto gli arresti domiciliari per Onorati, sostenendo violazione di legge (in particolare artt. 272 e 274 cod. proc. pen., comma 1 lett. c) e mancanza di motivazione). Il motivo principale era che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente un attuale rischio di recidiva: dall'ultimo fatto contestato (giugno 2019) l'indagato era rimasto sottoposto a misure detentive e aveva tenuto comportamento corretto, mostrando così l'irrilevanza delle modalità della condotta passata e dei precedenti, e che non era stata dimostrata la permanenza del vincolo con l'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione adeguata, coerente e priva di errori logici sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: il Tribunale ha valorizzato non solo la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (per i reati associativi), ma anche gli esiti investigativi che indicavano il ruolo stabile e non secondario di Onorati nell'associazione dedita al traffico di cocaina nel Quarticciolo e la sua concreta partecipazione al mercato della p. spaccio. La Corte ha ritenuto irrilevante il fatto della precedente detenzione o il periodo intercorso (circa tre anni) tra l'ultimo fatto e la richiesta cautelare, atteso il profilo di gravità, il funzionamento continuato dell'organizzazione e le pregresse condanne dell'indagato; le censure del ricorrente erano in realtà rimessa a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello dela procura avverso provvedimenti cautelari; nella vicenda il Tribunale ha riformato la precedente decisione in esito ad appello del pubblico ministero ai sensi di tale norma.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda la disciplina penale in materia di stupefacenti; utilizzata nel quadro delle imputazioni contestate all'indagato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede il reato di associazione diretta al traffico illecito di stupefacenti; elemento alla base della valutazione cautelare e della presunzione relativa di necessità delle misure.

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse invece conforme ai canoni richiesti.

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)

    Norme sulle esigenze cautelari e i presupposti per la misura; il ricorrente lamentava violazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valutato tali esigenze.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; il Tribunale non si è limitato a invocare la presunzione ma ha anche considerato elementi fattuali concreti che la confermavano.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della congruenza e della logica della motivazione; non può riformare decisioni basate su diversa valutazione dei fatti quando la motivazione è adeguata.
  • Nei reati associativi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce una presunzione relativa di necessità della misura cautelare: però questa può essere confermata anche da elementi fattuali concreti (ruolo nell'organizzazione, continuità dell'attività criminale, precedenti specifici).
  • Il tempo intercorso dall'ultimo reato e il periodo di detenzione precedente non escludono automaticamente il periculum libertatis; rilevano la gravità dei fatti, il ruolo nell'associazione, la persistenza o la capacità dell'organizzazione di continuare l'attività e pregresse condanne.
  • Le doglianze che si riducono a una diversa ricostruzione dei fatti o a un diverso apprezzamento delle prove non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e completa.
  • Per contestare con successo la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario evidenziare incongruenze, lacune o errori logici nella motivazione del giudice che colleghino in modo non convincente gli indizi alla misura richiesta.
  • La mancata dimostrazione della 'rescissione del legame' con l'organizzazione può avere rilievo diverso a seconda del tipo di sodalizio; non sempre la prova di tale rescissione è l'unico elemento decisivo per escludere esigenze cautelari.

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