Sentenza n. 249/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento della convenzione urbanistica dell'11.03.2008 (rep. n.19216 - racc. n. 5587 – notaio Massimo Galli) da parte del lottizzante Vecchia Filanda s.r.l. con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti dalla convenzione urbanistica dell'11 marzo 2008
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Vescovato ha agito per l'accertamento dell'inadempimento della società lottizzante rispetto agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica dell'11 marzo 2008, che prevedeva la realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere di urbanizzazione primaria da trasferire al Comune dopo il collaudo. A seguito della richiesta di collaudo definitivo, il Comune ha accertato la non collaudabilità delle pavimentazioni in asfalto, risultate di spessore notevolmente inferiore a quello convenuto, nonché la necessità di ulteriori interventi relativi alle fognature e alla segnaletica. La società resistente ha riconosciuto la necessità di demolire e rifare la pavimentazione, ma ha sostenuto che l'inadempimento non fosse a essa imputabile, dovendo essere attribuito esclusivamente all'impresa appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei lavori. Il Comune ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento di euro 135.849,56, corrispondenti ai costi stimati per rendere collaudabili le opere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In applicazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto sufficiente per il Comune provare la fonte negoziale degli obblighi, ossia la convenzione urbanistica, e allegare l'inadempimento, gravando sulla società l'onere di provare l'adempimento. Tale prova non è stata fornita, essendo pacifico che le opere non erano state integralmente e correttamente realizzate. Il giudice ha escluso che l'affidamento dei lavori a un'impresa appaltatrice potesse trasferire o escludere la responsabilità della società lottizzante nei confronti del Comune: l'obbligazione assunta consisteva nel dotare la collettività di opere di urbanizzazione funzionali, non soltanto nell'individuare un'impresa qualificata e impartire correttamente le istruzioni. In forza della relatività degli effetti negoziali, l'inadempimento della convenzione è imputabile alla società che l'ha sottoscritta, restando estranei al giudizio i rapporti interni con l'appaltatore. È stata inoltre accolta la domanda risarcitoria, poiché la relazione del collaudatore costituiva prova pertinente e qualificata dei costi necessari e la relativa quantificazione non era stata contestata. La società è stata condannata a corrispondere al Comune euro 135.849,56, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
Il Comune doveva provare la convenzione quale fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento; spettava invece alla società lottizzante dimostrare l'avvenuto adempimento.
Massime di principio
- Nell'azione del Comune diretta all'adempimento o al risarcimento degli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica, il Comune deve provare la fonte negoziale dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre spetta al privato convenzionato dimostrare l'adempimento quale fatto estintivo.
- La società lottizzante che assume, mediante convenzione urbanistica, l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione funzionali risponde nei confronti del Comune della loro corretta e completa esecuzione, anche quando abbia affidato i lavori a un'impresa appaltatrice.
- L'interposizione dell'appaltatore non modifica i rapporti derivanti dalla convenzione urbanistica né trasferisce sul Comune la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione assunta dal lottizzante; i rapporti interni tra lottizzante e appaltatore restano estranei alla controversia con l'amministrazione.
- La quantificazione del danno da inadempimento degli obblighi di urbanizzazione può essere determinata sulla base della relazione del collaudatore, quale elemento di prova pertinente e qualificato, soprattutto quando la stima non sia specificamente contestata.
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