Sentenza n. 1981/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16765/2025, resa tra le parti, ESATTA ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - CON RICHIESTA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA NELLA DENEGATA IPOTESI DI ULTERIORE INERZIA DELLA P.A. - ALLA SENTENZA N. 619/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza civile sulla ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del TAR Lazio, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Hanno sostenuto che il ricorso di primo grado non mirasse alla determinazione dei singoli titoli economici, ma al mero accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e alla condanna dell'amministrazione al compimento dell'operazione prodromica al successivo riconoscimento degli effetti economici, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il giudizio di primo grado riguardava l'esecuzione di una sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto delle interessate a computare nell'anzianità di servizio il periodo lavorativo svolto a tempo determinato e aveva condannato la pubblica amministrazione agli adempimenti conseguenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'inammissibilità del ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto decisivo il petitum sostanziale, volto all'esecuzione di una sentenza civile di mero accertamento dell'an del dovere dell'amministrazione, accompagnato da una condanna generica, priva di indicazioni puntuali sulle modalità della ricostruzione della carriera e sulla determinazione del quantum debeatur. Per l'esecuzione in ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è necessario che il provvedimento passato in giudicato contenga obblighi specifici, eseguibili mediante attività meramente esecutive e prive di margini di autonoma valutazione o integrazione. Il giudice amministrativo non può svolgere nuove valutazioni in fatto o in diritto sul rapporto sottostante, né integrare la sentenza civile; tali attività cognitive spettano al giudice ordinario. È stata richiamata la possibilità di ottemperare a una condanna civile non recante l'esatta somma dovuta solo quando la quantificazione sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante mere operazioni matematiche. Poiché la sentenza da eseguire non consentiva tale determinazione, il ricorso era inammissibile. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a), b) e c)
L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di una sentenza del giudice ordinario richiede una pronuncia passata in giudicato contenente obblighi specifici; l'attività del giudice dell'ottemperanza deve rimanere meramente esecutiva e non può integrare o completare la sentenza civile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla previa prospettazione alle parti della questione posta a fondamento della decisione di primo grado.
art. 105, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'epigrafe processuale dell'appello, senza specifica applicazione nella motivazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'epigrafe processuale, in relazione alla trattazione camerale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato presuppone che la pronuncia contenga obblighi specifici e puntuali, suscettibili di esecuzione senza attività integrative o valutazioni autonome sul rapporto sostanziale.
- Una sentenza civile di mero accertamento dell'an del diritto, accompagnata da una condanna generica e priva di indicazioni sulle modalità di adempimento e sulla determinazione del quantum, non costituisce valido titolo per l'azione di ottemperanza amministrativa.
- Una sentenza civile che non determini esattamente la somma dovuta può essere eseguita in ottemperanza soltanto se il dispositivo e la motivazione contengono elementi sufficienti a consentirne la quantificazione mediante mere operazioni matematiche, senza nuove valutazioni soggettive o giuridiche.
- Nel dare esecuzione a una sentenza civile, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza: non può integrare la pronuncia né decidere questioni di fatto o di diritto non definite dal giudice ordinario, la cui cognizione resta riservata a quest'ultimo.
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