Sentenza n. 3706/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Settimo Milanese sull’istanza presentata dal ricorrente in data 28 febbraio 2025, e più volte reiterata, “nella quale sono esposte tutte le questioni relative alle opere realizzate dal Geom.-OMISSIS-, che risultano contrarie agli strumenti urbanistici e alle norme del Codice Civile in materia di distanze dagli edifici e che violano i diritti del Signor -OMISSIS- in relazione alle luci e alle vedute, oltre a costituire un grave problema di sicurezza e ad aver arrecato danni alle strutture”; - nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulle istanze volte a ottenere la verifica della legittimità di opere edilizie realizzate dal confinante e, in caso di abusività, l'adozione dei provvedimenti repressivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato dal 28 febbraio 2025 plurime istanze al Comune, chiedendo dapprima l'accesso alle pratiche edilizie relative alle opere realizzate sulla proprietà del confinante e, successivamente, l'avvio di un procedimento di verifica della legittimità delle opere e l'adozione delle conseguenti sanzioni edilizie. Dopo la completa ostensione degli atti, il Comune non ha avviato alcun procedimento di verifica o sanzionatorio. Il ricorrente ha quindi agito ai sensi del rito sul silenzio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di adottare un provvedimento espresso. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata notifica al controinteressato e l'irricevibilità per tardività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica al controinteressato. Nel giudizio avverso il silenzio, l'art. 117, comma 1, c.p.a. impone la notificazione del ricorso all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità. Quando il ricorrente chiede l'adozione di atti repressivi nei confronti di un terzo, in assenza di un provvedimento amministrativo non opera l'elemento formale del controinteressato; la relativa qualità si individua in base all'elemento sostanziale e spetta al soggetto destinatario dell'eventuale provvedimento limitativo, cioè al proprietario o responsabile delle opere edilizie denunciate. Il confinante destinatario delle richieste repressive era quindi un controinteressato necessario e il ricorso avrebbe dovuto essergli notificato. Il Collegio ha escluso anche la rimessione in termini per errore scusabile, ritenendo chiare e univoche da tempo le regole sulla notificazione ai controinteressati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La nozione di controinteressato nel giudizio amministrativo ordinario comprende il soggetto individuato o facilmente individuabile nell'atto impugnato, titolare di una posizione giuridica qualificata alla conservazione dell'atto.
art. 117, comma 1, c.p.a.
il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2
Nel rito avverso il silenzio la notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato è requisito necessario, la cui omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine previsto dalla norma si applica alla proposizione del ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117, comma 1, c.p.a.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
È richiamato quale ambito di esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie rispetto alle quali il destinatario dell'azione repressiva assume la qualità di controinteressato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la mancata notificazione del ricorso all'amministrazione e ad almeno un controinteressato determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 117, comma 1, c.p.a.
- Quando il ricorrente chiede che l'amministrazione eserciti poteri repressivi o sanzionatori nei confronti di un terzo, il destinatario dell'eventuale provvedimento limitativo è controinteressato necessario anche in assenza di un atto amministrativo espresso; la sua individuazione avviene sulla base dell'elemento sostanziale.
- Nel rito sul silenzio relativo alla repressione di abusi edilizi, il soggetto nei cui confronti è richiesta l'adozione delle misure repressive deve essere evocato in giudizio quale controinteressato, poiché l'accoglimento della domanda può pregiudicarne direttamente la sfera giuridica.
- La mancata notificazione al controinteressato non giustifica la rimessione in termini per errore scusabile quando le regole processuali sulla necessità della notificazione risultano chiare e di univoca applicazione.
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