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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 605/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che disponeva l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni quattro), già applicata con decreto n. 22/2017 e sospesa per stato di detenzione. Il ricorrente censurava la mancata verifica da parte della Corte territoriale del requisito di attualità della pericolosità sociale, sostenendo che il periodo di carcerazione avrebbe dovuto dimostrare una evoluzione personale tale da escludere la sussistenza dell'attuale pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo in parte generico e in parte manifestamente infondato. I giudici hanno confermato che la Corte d'appello — con adeguato apparato argomentativo — ha fondato il giudizio prognostico negativo sull'attuale pericolosità sociale di Filardo in base alla persistenza del vincolo di militanza mafiosa (anche per la qualifica di cugino e uomo di fiducia di Matteo Messina Denaro), alla mancanza di segni di recisione del vincolo mafioso durante la detenzione e alla continuazione dell'interesse per settori economici (appalti, movimento terra, energie rinnovabili) rilevanti per l'organizzazione criminale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Cass., Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la revoca della misura di prevenzione richiede la prova concreta di una evoluzione della personalità e della recisione del vincolo associativo; le valutazioni prognostiche svolte dai giudici di merito, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione.

Massime di principio

  • La mera esecuzione o il periodo di detenzione non sono automaticamente idonei a dimostrare la cessazione dell'attuale pericolosità sociale: il giudice richiede elementi concreti e specifici che attestino la recisione dei vincoli mafiosi.
  • Il raccordo personale e familiare con esponenti di spicco dell'organizzazione (es. rapporti di parentela o ruolo di fiducia) pesa fortemente nella valutazione della persistente pericolosità.
  • L'interesse o il controllo su settori economici ritenuti strategici per l'organizzazione (appalti, movimento terra, energie) costituisce indice significativo della permanenza del pericolo sociale.
  • Le valutazioni prognostiche e di fatto dei giudici di merito, purché corredate da adeguata motivazione fattuale e logica, non sono riesaminabili in Cassazione; in sede di ricorso bisogna quindi contestare errori di diritto o la carenza di motivazione concreta.
  • Per ottenere la revoca o impedire l'esecuzione di una misura di prevenzione è necessario produrre prove concrete di cambiamento (comportamenti tenuti in carcere o dopo la liberazione, partecipazione a programmi di rieducazione, documentazione di attività lecite e reale distacco dall'associazione).
  • I ricorsi che si limitano a riproporre argomentazioni già valutate con generica ripetizione delle doglianze rischiano l'inammissibilità; è fondamentale proporre nuovi elementi o dimostrare vizi di diritto nella decisione impugnata.

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