Sentenza del 20/07/2018 n. 19350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava diversi rilievi fiscali ai fini Irpeg, Irap e Iva, principalmente relativi all'indeducibilità di costi. L'Agenzia contestava una serie di operazioni collegate all'acquisizione, da parte di I. s.p.a., dell'80% del capitale di I. e alla successiva svalutazione della partecipazione. Secondo l'Amministrazione e la C.T.R., le operazioni erano prive di valide ragioni economiche, realizzate in un breve intervallo temporale e finalizzate prevalentemente a trasferire fondi all'estero e a generare perdite e vantaggi fiscali. La società contestava, tra l'altro, l'assenza di un indebito vantaggio fiscale, la carenza di motivazione degli avvisi e l'omessa valutazione delle proprie giustificazioni e della perizia di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della C.T.R. sull'elusività delle operazioni principali, rilevando che il giudice di merito aveva indicato elementi concreti, quali la brevità del periodo tra costituzione, cessione e svalutazione della partecipazione, l'assenza di una perizia contestuale alla cessione, la struttura patrimoniale della società e l'andamento delle perdite. Sono state inoltre ritenute inammissibili o infondate le doglianze relative alla motivazione degli avvisi, alla valutazione delle ragioni economiche e alla perizia di parte. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la C.T.R. aveva confermato anche gli altri rilievi fiscali limitandosi ad affermare che fossero conseguenziali o collegati alle operazioni sul capitale, senza esaminare specificamente i singoli costi e le eccezioni delle parti. La sentenza è stata quindi cassata parzialmente e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame adeguatamente motivato e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, salvo che l'operazione possa spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio d'imposta.
L'abuso o l'elusione fiscale richiede che il vantaggio fiscale indebito costituisca lo scopo predominante dell'operazione e che siano individuabili manipolazioni o alterazioni di schemi negoziali normalmente utilizzati sul mercato. L'Amministrazione deve provare sia il disegno elusivo sia le modalità dell'operazione; il contribuente può dimostrare valide ragioni economiche extrafiscali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Vizio di motivazione carente, insufficiente o contraddittoria.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione insufficiente della C.T.R. sui rilievi diversi dall'operazione principale, poiché il giudice non aveva esaminato autonomamente le specifiche contestazioni e i singoli costi.
Codice di procedura civile, art. 378
Memoria depositata in vista dell'udienza.
La società ha illustrato ulteriormente le proprie ragioni mediante memoria depositata nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per qualificare un'operazione come elusiva non è sufficiente dimostrare che essa abbia prodotto un risparmio d'imposta: l'Amministrazione deve provare che il vantaggio fiscale era lo scopo predominante e che l'operazione era priva di valide ragioni economiche o costruita mediante schemi anomali.
- La brevità dell'intervallo temporale tra acquisizione, cessione o svalutazione di una partecipazione, insieme a risultati economici e patrimoniali incoerenti, può costituire un importante elemento indiziario dell'elusività, ma deve essere valutata nel contesto complessivo dell'operazione.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto le ragioni economiche extrafiscali dell'operazione, preferibilmente con documenti formati prima o contestualmente alla sua realizzazione; una perizia redatta soltanto successivamente può avere un peso probatorio ridotto.
- Il giudice tributario deve esaminare separatamente i singoli rilievi fiscali. Non può confermare automaticamente costi o riprese ulteriori qualificandoli come conseguenza di un'operazione principale senza spiegare il collegamento concreto e rispondere alle specifiche difese.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; tuttavia, è censurabile la motivazione apparente, apodittica o omessa su fatti e contestazioni decisive.
- L'accoglimento anche di un solo motivo può comportare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito, senza determinare automaticamente l'annullamento integrale degli accertamenti.
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