Corte di giustizia, Sentenza C-257/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 luglio 2022. — Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH contro L.B. e R.G. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Tutela dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Lavoro notturno – Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo occasionale – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. — Cause riunite C-257/21 e C-258/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali del Bundesarbeitsgericht relativi a un contratto collettivo che riconosceva una maggiorazione più alta per il lavoro notturno occasionale rispetto a quello regolare. Ha escluso che una simile disciplina contrattuale attui la direttiva 2003/88/CE, perché la direttiva non armonizza la retribuzione del lavoro notturno. Di conseguenza, la Carta non è applicabile e la Corte non ha risposto alla seconda questione sulla parità di trattamento.
Contratto collettivo che prevede una maggiorazione per il lavoro notturno occasionale superiore a quella per il lavoro notturno regolare: se tale disciplina rientri nell’attuazione della direttiva 2003/88/CE e, quindi, nell’ambito della Carta
La questione giuridica
Se una clausola di contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva più elevata per il lavoro notturno svolto in modo occasionale rispetto al lavoro notturno svolto in modo regolare costituisca attuazione della direttiva 2003/88/CE ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta e, in caso affermativo, se la disparità di trattamento sia compatibile con l’articolo 20 della Carta.
Principio di diritto
Una clausola di contratto collettivo che preveda una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno occasionale superiore a quella prevista per il lavoro notturno regolare non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE, poiché tale direttiva disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori notturni, ma non impone obblighi specifici in materia di retribuzione del lavoro notturno; di conseguenza, detta clausola non costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta e non può essere valutata alla luce dell’articolo 20 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 153 TFUE
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Convenzione OIL n. 171 sul lavoro notturno, articoli 3, paragrafo 1, e 8
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, articolo 3
- Contratto collettivo MTV, articolo 7, paragrafi 1 e 3
Contratto collettivo e maggiorazione per il lavoro notturno
La Corte si pronuncia su due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht nell’ambito di controversie tra Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH e due lavoratori, L.B. e R.G., in merito alla differenza di maggiorazione retributiva tra lavoro notturno svolto in modo occasionale e lavoro notturno svolto in modo regolare. La questione centrale riguarda se una clausola collettiva di questo tipo rientri nell’attuazione della direttiva 2003/88/CE e, quindi, nell’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali.
Fatti e procedimento principale
I lavoratori interessati svolgevano lavoro a turni notturno per la Coca-Cola, impresa vincolata a un contratto collettivo di settore, l’MTV. Tale contratto prevedeva maggiorazioni diverse per il lavoro notturno regolare e per quello occasionale: più basse per il primo e più elevate per il secondo. L.B. e R.G. hanno contestato la disciplina, sostenendo che il trattamento più sfavorevole del lavoro notturno regolare violasse il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3 del Grundgesetz e all’articolo 20 della Carta.
I ricorsi iniziali sono stati respinti in primo grado; in appello i lavoratori hanno ottenuto un riconoscimento solo parziale dei loro diritti. La Coca-Cola ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, che ha sospeso il procedimento e sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se la direttiva 2003/88 trovi attuazione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, in una disposizione di contratto collettivo che prevede una maggiorazione più elevata per il lavoro notturno occasionale rispetto a quello regolare;
- in caso affermativo, se tale differenza sia compatibile con l’articolo 20 della Carta, anche considerando che la maggiore indennità potrebbe compensare non solo i danni alla salute ma anche lo stress derivante dalla minore programmabilità del lavoro notturno occasionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 153 TFUE, base giuridica della direttiva 2003/88, che esclude le retribuzioni dall’armonizzazione dell’Unione;
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare gli articoli 1, 7, 8-13, relativi all’orario di lavoro, al lavoro notturno e alla protezione della salute e sicurezza;
- l’articolo 20 della Carta, sul principio di uguaglianza davanti alla legge;
- l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che limita l’applicazione della Carta ai casi di attuazione del diritto dell’Unione;
- la convenzione OIL n. 171 sul lavoro notturno, richiamata nel considerando 6 della direttiva, ma non vincolante nell’ordinamento dell’Unione in mancanza di ratifica da parte dell’Unione.
Ragionamento della Corte: ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che, nel rinvio pregiudiziale, spetta al giudice nazionale valutare la necessità delle questioni e che queste godono di una presunzione di rilevanza. Nel caso concreto, l’interpretazione della direttiva 2003/88 è necessaria per stabilire se la clausola collettiva costituisca attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Ragionamento della Corte: esclusione della retribuzione dal campo della direttiva
La Corte rileva che la direttiva 2003/88, salvo il profilo specifico delle ferie annuali retribuite, disciplina soltanto taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Essa non si applica, in linea di principio, alla retribuzione.
Gli articoli da 8 a 13 della direttiva, pur riferiti al lavoro notturno, riguardano:
- la durata del lavoro notturno;
- la valutazione della salute;
- il trasferimento al lavoro diurno;
- le garanzie per alcune categorie di lavoratori notturni;
- l’informazione alle autorità competenti;
- la protezione in materia di sicurezza e salute;
- il ritmo di lavoro.
Tali disposizioni non impongono però alcun obbligo specifico agli Stati membri in materia di maggiorazione retributiva per il lavoro notturno. La Corte richiama inoltre l’articolo 153 TFUE, che esclude espressamente le retribuzioni dalla competenza armonizzatrice dell’Unione, e sottolinea che la fissazione del livello salariale rientra nell’autonomia delle parti sociali a livello nazionale.
Ragionamento della Corte: convenzione OIL n. 171
La Corte osserva poi che neppure la convenzione OIL sul lavoro notturno può fondare, nel diritto dell’Unione, un obbligo specifico in materia retributiva. Pur prevedendo che le compensazioni per il lavoro notturno debbano riconoscere la natura del lavoro notturno, la convenzione non è stata ratificata dall’Unione e il suo richiamo nel considerando 6 della direttiva 2003/88 non le attribuisce efficacia vincolante nell’ordinamento dell’Unione.
Decisione
La Corte dichiara che una disposizione di contratto collettivo che preveda una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo occasionale più elevata rispetto a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo regolare non dà attuazione alla direttiva 2003/88/CE ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte non esamina la seconda questione sulla compatibilità con l’articolo 20 della Carta.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la direttiva 2003/88/CE non armonizza la retribuzione del lavoro notturno;
- una clausola collettiva sulla maggiorazione per il lavoro notturno, anche se collegata alla tutela della salute o a esigenze organizzative, non è di per sé attuazione del diritto dell’Unione;
- in assenza di attuazione del diritto dell’Unione, la Carta non si applica alla clausola controversa.
Spese
La Corte precisa che, trattandosi di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest’ultimo statuire sulle spese del procedimento principale, mentre le spese sostenute da altri soggetti per osservazioni alla Corte non sono ripetibili.
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