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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-13/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022. — Pricoforest SRL contro Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea Ciuc. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Disposizioni sociali – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Deroghe – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “raggio di 100 chilometri (km) dal luogo ove ha sede l’impresa” – Veicoli che effettuano trasporti entro tale raggio e anche al di là di detto raggio. — Causa C-13/21

Giurisprudenza europea62021CJ0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito della deroga prevista per alcuni trasporti di imprese agricole, forestali, di allevamento, orticole o di pesca. Il raggio di 100 km va misurato in linea retta e non sulla strada percorsa; se il veicolo opera anche oltre il limite, l’esenzione vale solo per i trasporti che restano entro i 100 km. La soluzione tutela la coerenza del regolamento n. 561/2006 e consente alle autorità di controllare il rispetto dei tempi di guida e riposo per i tragitti non derogati.

Interpretazione dell’esenzione per i trasporti agricoli, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006: criterio di misurazione del raggio e ambito dei trasporti esentati quando il veicolo opera anche oltre tale limite.

La questione giuridica

Se la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 vada intesa come distanza in linea retta o come distanza effettivamente percorsa su strada; e, inoltre, se quando un veicolo effettua trasporti sia entro tale raggio sia oltre di esso, l’esenzione nazionale possa applicarsi a tutti i trasporti del veicolo, solo a quelli entro il raggio, oppure a nessuno di essi.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che il «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 indica una distanza misurata in linea retta sulla carta dal luogo della sede a qualsiasi punto della zona circolare, e non la distanza stradale effettivamente percorsa. Ha inoltre deciso che, se un veicolo impiegato da un’impresa agricola, orticola, forestale, di allevamento o di pesca effettua trasporti sia entro sia oltre tale raggio, la deroga si applica solo ai trasporti che non oltrepassano il limite di 100 km, mentre i trasporti oltre il raggio restano soggetti alle norme su guida, interruzioni e riposi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 4, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 2020/1054
  • Direttiva 2002/15/CE
  • Ordonanța Guvernului nr. 37 del 7 agosto 2007

Deroga per i trasporti agricoli/forestali entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Miercurea Ciuc in una controversia tra Pricoforest SRL e l’ISCTR, relativo a sanzioni per violazioni dei tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada. La Corte interpreta l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di un controllo effettuato in Romania, un veicolo della Pricoforest adibito al trasporto di legname è stato trovato circa 130 km distante, su strada, dalla sede dell’impresa. Dall’analisi del tachigrafo sono emerse due infrazioni: un superamento del tempo massimo di guida giornaliero e un periodo di riposo giornaliero insufficiente; inoltre, in un’altra data, è stato constatato un ulteriore riposo inferiore al minimo previsto. L’impresa ha contestato le sanzioni sostenendo che i trasporti rientravano nella deroga prevista per i veicoli utilizzati da imprese forestali entro un raggio di 100 km dalla sede.

Normativa rilevante

La Corte richiama il considerando 17 e l’articolo 1 del regolamento n. 561/2006, che evidenziano la finalità di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Ricorda poi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sull’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 4, lettere e) e g), sulle definizioni di “altre mansioni” e “periodo di riposo giornaliero”, l’articolo 6, paragrafo 5, sull’obbligo di registrazione delle attività diverse dalla guida, e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sulla deroga per i trasporti effettuati da veicoli di imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km dalla sede.

Prima questione: significato di «raggio di 100 km»

La Corte osserva che il termine “raggio” non è definito dal regolamento e che, in mancanza di un rinvio al diritto nazionale, deve essere interpretato in modo autonomo e uniforme nell’Unione. Richiamando il significato corrente del termine e il fatto che il legislatore, quando vuole riferirsi alla distanza stradale, lo indica espressamente, la Corte afferma che il raggio deve essere misurato in linea retta sulla carta, dal luogo della sede dell’impresa fino a qualsiasi punto della zona circolare di 100 km. Non rileva, quindi, la distanza effettivamente percorsa dal veicolo su strada.

Seconda questione: trasporti effettuati sia entro sia oltre il raggio

Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che le deroghe previste dall’articolo 13 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretate restrittivamente, perché rappresentano eccezioni alle norme su guida, interruzioni e riposi. Ne deriva che, se un veicolo svolge trasporti sia entro sia oltre il raggio di 100 km, la deroga non può estendersi a tutti i trasporti del veicolo: essa si applica solo ai trasporti che restano entro il limite geografico previsto.

Ragionamento sul controllo e sull’effetto utile della norma

La Corte valorizza anche l’articolo 6, paragrafo 5, che impone di registrare come “altre mansioni” i periodi di guida relativi a operazioni commerciali fuori dall’ambito del regolamento. Questa registrazione consente alle autorità nazionali di verificare se i trasporti non coperti dalla deroga abbiano rispettato le norme sui tempi di guida e di riposo. Al contrario, interpretare la deroga come applicabile a tutti i trasporti del veicolo, anche oltre il raggio, ne amplierebbe indebitamente la portata; interpretarla nel senso opposto, escludendola per tutti i trasporti quando il veicolo opera anche oltre 100 km, priverebbe di effetto utile la disposizione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il «raggio di 100 km» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), è una distanza in linea retta, non la distanza stradale;
  • quando il veicolo effettua trasporti sia entro sia oltre il raggio, la deroga si applica solo ai trasporti che non superano tale limite.

La soluzione consente di mantenere la finalità del regolamento n. 561/2006, assicurando al contempo una delimitazione rigorosa delle esenzioni e la verificabilità dei tempi di guida e di riposo per i trasporti non coperti.

Come è indicizzato

Materietrasporto su stradadisposizioni sociali nel trasportotempi di guida e riposoderoghe ed esenzionicontrolli e tachigrafo

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