Corte di giustizia, Sentenza C-576/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022. — CC contro Pensionsversicherungsanstalt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini. — Causa C-576/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 sui periodi di cura dei figli non esaurisce la tutela del cittadino mobile dell’Unione. Se il lavoratore ha maturato tutta la propria carriera nello Stato membro chiamato a pagare la pensione, e solo all’estero ha svolto i periodi di cura, quello Stato deve comunque valorizzare tali periodi quando il loro mancato riconoscimento penalizzerebbe l’esercizio della libera circolazione. La decisione conferma quindi la persistenza del rilievo autonomo dell’articolo 21 TFUE nel coordinamento previdenziale.
Pensione di vecchiaia e periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri: l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non esclude l’applicazione dell’articolo 21 TFUE quando l’interessato ha lavorato e versato contributi solo nello Stato membro debitore della pensione.
La questione giuridica
Se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 osti o meno alla presa in considerazione, da parte dello Stato membro competente per la pensione di vecchiaia, dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri quando la persona interessata non esercitava attività subordinata o autonoma alla data rilevante prevista dalla norma; e, in particolare, se in tale ipotesi resti comunque applicabile l’articolo 21 TFUE alla luce della giurisprudenza Reichel-Albert. In subordine, come vada intesa la formula secondo cui lo Stato membro competente "non prende in considerazione" tali periodi ai sensi della propria legislazione.
Principio di diritto
L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non disciplina in via esclusiva la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri. Di conseguenza, quando la persona interessata ha lavorato e versato contributi esclusivamente nello Stato membro debitore della pensione, tanto prima quanto dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro in cui ha svolto tali periodi di cura, quello Stato è tenuto a considerare tali periodi ai fini della pensione di vecchiaia in forza dell’articolo 21 TFUE, secondo la giurisprudenza Reichel-Albert, anche se non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 44, paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettera t), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 87 regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 44 regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 93 regolamento (CE) n. 987/2009
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni)
- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
- Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
Pensione di vecchiaia e periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra una cittadina austriaca, CC, e il Pensionsversicherungsanstalt. Oggetto del contendere è la presa in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia austriaca, di periodi di cura dei figli maturati da CC in Belgio e in Ungheria.
Fatti e procedimento principale
CC ha lavorato e versato contributi in Austria fino al 1986, poi si è trasferita in altri Stati membri, dove ha avuto due figli e li ha accuditi senza svolgere attività lavorativa e senza maturare periodi assicurativi. Rientrata in Austria, ha ripreso a lavorare e ha svolto ulteriori periodi di cura dei figli in Austria, che l’ente pensionistico ha riconosciuto come periodi assimilati.
La domanda principale era se dovessero essere presi in considerazione anche i periodi di cura svolti all’estero, in modo da aumentare l’importo della pensione. I giudici austriaci di merito avevano escluso tale possibilità ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, poiché CC non esercitava attività subordinata o autonoma in Austria alla data rilevante prevista dalla norma nazionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 osti al riconoscimento dei periodi di cura dei figli svolti in altri Stati membri solo perché, alla data prevista dalla legislazione nazionale, la persona non lavorava nello Stato membro competente;
- in subordine, come debba interpretarsi la formula secondo cui lo Stato membro competente "non prende in considerazione" tali periodi.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 21 TFUE sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione;
- il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (CE) n. 987/2009, in particolare l’articolo 44 sui periodi di cura dei figli;
- le disposizioni transitorie dell’articolo 87 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 93 del regolamento n. 987/2009;
- la normativa austriaca sulle pensioni e sui periodi assimilati di cura dei figli.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non dice espressamente di disciplinare in modo esclusivo la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli svolti in altri Stati membri. La disposizione si inserisce nel sistema di coordinamento previdenziale e costituisce una regola aggiuntiva, pensata per agevolare il riconoscimento di tali periodi, non per limitare le tutele derivanti dal Trattato.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte rileva che il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale deve essere interpretato in modo coerente con l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone. Un’interpretazione esclusiva dell’articolo 44 potrebbe infatti consentire a uno Stato membro di negare il riconoscimento di periodi di cura svolti all’estero a una persona che ha lavorato solo nello Stato debitore della pensione, penalizzando così l’esercizio della mobilità.
La Corte richiama quindi la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Elsen, Kauer e Reichel-Albert, per ribadire che, in una situazione in cui l’interessato ha sempre lavorato e versato contributi nello Stato membro che deve erogare la pensione, esiste un collegamento sufficiente tra i periodi di lavoro assicurato e i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro. In tale ipotesi, l’esclusione del riconoscimento di questi periodi costituirebbe una disparità di trattamento contraria all’articolo 21 TFUE, perché la persona sarebbe svantaggiata solo per aver esercitato la libera circolazione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non disciplina in via esclusiva la materia. Pertanto, quando la persona interessata non soddisfa il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma previsto da tale disposizione, lo Stato membro debitore della pensione deve comunque prendere in considerazione i periodi di cura dei figli svolti in altri Stati membri ai sensi dell’articolo 21 TFUE, purché la persona abbia lavorato e versato contributi esclusivamente in quello Stato, sia prima sia dopo il trasferimento della residenza all’estero.
La seconda questione non viene esaminata, poiché presupponeva l’applicabilità esclusiva dell’articolo 44, ipotesi esclusa dalla Corte.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione impone il riconoscimento dei periodi di cura dei figli svolti in altri Stati membri quando la persona ha una carriera assicurativa interamente concentrata nello Stato membro debitore della pensione e il mancato riconoscimento la penalizzerebbe per aver esercitato la libera circolazione. In questo contesto, l’articolo 21 TFUE opera come base autonoma di tutela anche se l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non è applicabile per difetto dei suoi presupposti specifici.
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