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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-7/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2022. — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG contro CB e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-7/21

Giurisprudenza europea62021CJ0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto una questione di notificazione transfrontaliera di un'ordinanza di esecuzione forzata slovena inviata in Austria in lingua non compresa dal destinatario. Ha stabilito che il termine nazionale di otto giorni per proporre opposizione non può iniziare a decorrere mentre è ancora in corso il termine di una settimana riconosciuto dal regolamento per rifiutare la ricezione dell'atto. La soluzione si fonda sull'esigenza di garantire il pieno effetto utile del diritto di rifiuto e il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta. Le altre questioni, relative al regolamento Bruxelles I bis e all'articolo 18 TFUE, non sono state esaminate per difetto di necessità.

Notificazione di un atto in lingua non compresa dal destinatario: il termine nazionale per impugnare non può decorrere contemporaneamente al termine di una settimana per rifiutare la ricezione dell'atto ai sensi del regolamento n. 1393/2007.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che fa decorrere il termine per impugnare un atto notificato nello stesso momento in cui decorre il termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto della ricezione dell'atto; se, inoltre, tale disciplina sia compatibile con gli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012 e con l'articolo 18 TFUE.

Principio di diritto

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, osta a una normativa dello Stato membro dell'autorità che ha emesso l'atto notificato, quando tale normativa fa decorrere il termine per proporre ricorso contro l'atto dalla stessa data in cui inizia il termine di una settimana per rifiutarne la ricezione. Il destinatario di un atto redatto in una lingua non compresa deve poter disporre integralmente della settimana prevista per valutare il rifiuto, senza perdere, per sovrapposizione dei termini, una parte del termine di impugnazione previsto dal diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Notificazione di un atto in lingua non compresa e decorrenza del termine di impugnazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bezirksgericht Bleiburg (Austria) in una controversia tra una società di trasporti e tre avvocati, chiamati a rispondere per la mancata proposizione tempestiva di un'opposizione contro un'ordinanza di esecuzione forzata emessa in Slovenia. La questione centrale attiene al rapporto tra il diritto del destinatario di rifiutare la ricezione di un atto non tradotto, previsto dal regolamento n. 1393/2007, e il termine nazionale per impugnare tale atto.

Fatti e procedimento principale

Il giudice sloveno aveva notificato a mezzo posta un'ordinanza di esecuzione forzata, redatta in sloveno, a una società austriaca. L'atto era pervenuto materialmente al servizio giuridico della società alcuni giorni dopo la spedizione; gli avvocati incaricati proposero opposizione, ma il giudice sloveno la respinse come tardiva applicando il termine di otto giorni previsto dal diritto nazionale. Dopo che il provvedimento divenne definitivo ed esecutivo e la somma dovuta fu pagata, la società agì in Austria contro i propri avvocati per responsabilità professionale, sostenendo che l'opposizione non era stata valutata correttamente alla luce del diritto dell'Unione.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il termine di otto giorni per l'opposizione, applicato anche a un atto notificato in un altro Stato membro in una lingua non comprensibile per il destinatario, fosse compatibile con gli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, con l'articolo 47 della Carta e con i principi di equivalenza ed effettività;
  • se l'articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 consentisse che il termine nazionale per impugnare iniziasse a decorrere nello stesso momento in cui decorre il termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto della ricezione;
  • se la disciplina nazionale fosse incompatibile anche con l'articolo 18 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1393/2007, in particolare gli articoli 5, 8 e 14;
  • il regolamento (UE) n. 1215/2012;
  • l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte precisa inoltre che il regolamento n. 1393/2007 era stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784, ma restava applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il regolamento n. 1393/2007 persegue l'obiettivo di migliorare e accelerare la notificazione degli atti, ma senza pregiudicare i diritti della difesa. Il diritto di rifiutare la ricezione dell'atto quando esso non è redatto in una lingua comprensibile o in una lingua ammessa dall'articolo 8 costituisce un vero e proprio diritto del destinatario, strettamente collegato alla tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte sottolinea che l'efficacia di tale diritto impone che il destinatario disponga dell'intero termine di una settimana per decidere se accettare o rifiutare l'atto. Se il termine per impugnare decorre sin dal medesimo giorno, il destinatario perde in concreto parte del tempo utile per valutare la notificazione e per organizzare la propria difesa. In tal modo, il soggetto che riceve l'atto in una lingua non compresa si trova in una posizione deteriore rispetto a chi riceve un atto nella lingua che conosce.

La Corte richiama anche la logica del regolamento: la scelta del richiedente se tradurre o meno l'atto, e quindi assumere i relativi costi, non può tradursi in un indebito sacrificio del diritto di difesa del destinatario. Se fosse ammessa la sovrapposizione dei termini, il destinatario sarebbe spinto a rifiutare sistematicamente l'atto per non perdere tempo utile, risultato contrario alla finalità del regolamento di favorire una notificazione rapida ma corretta.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde solo alla seconda questione e dichiara che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che fa decorrere il termine per proporre ricorso contro l'atto nello stesso momento in cui decorre il termine di una settimana per rifiutare la ricezione. Le prime e la terza questione non sono esaminate, perché la risposta alla seconda era sufficiente per definire la controversia pregiudiziale.

Principio affermato

Quando un atto giudiziario notificato in uno Stato membro è redatto in una lingua non compresa dal destinatario, quest'ultimo deve poter usufruire integralmente della settimana prevista dal regolamento n. 1393/2007 per esercitare il diritto di rifiuto. Il termine nazionale per proporre impugnazione non può quindi iniziare a decorrere prima della scadenza di tale settimana, altrimenti verrebbe compromesso il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta.

Come è indicizzato

Materienotificazione e comunicazione degli atticooperazione giudiziaria civilediritto a un ricorso effettivocircolazione delle decisioni giudiziariediritto processuale transfrontaliero

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