Corte di giustizia, Sentenza C-696/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2022. — B. contro Dyrektor Izby Skarbowej w W. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 41 – Acquisto intracomunitario di beni – Luogo – Catena di operazioni successive – Erronea qualificazione di una parte delle operazioni – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale. — Causa C-696/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso di una catena di operazioni transfrontaliere in cui le cessioni sono state inizialmente qualificate in modo errato dai soggetti passivi. Chiarisce che l’articolo 41 della direttiva IVA può operare anche quando lo Stato membro di identificazione coincide con quello di partenza del trasporto, ma ne limita l’applicazione se, dopo la riqualificazione, l’operazione originaria non è stata esentata nello Stato membro di partenza. In tale ipotesi, la doppia imposizione o l’imposizione supplementare contrasta con neutralità e proporzionalità.
IVA: applicabilità dell’articolo 41 della direttiva 2006/112/CE a un acquisto intracomunitario in una catena di cessioni quando l’operazione iniziale è stata erroneamente qualificata come nazionale e la successiva è stata tassata nello Stato membro di arrivo
La questione giuridica
Se l’articolo 41 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, osti a una normativa nazionale che considera effettuato nello Stato membro di identificazione un acquisto intracomunitario quando: (i) tale acquisto, prima operazione di una catena di cessioni, è stato erroneamente qualificato come operazione interna dai soggetti passivi che hanno usato il numero IVA di quello Stato membro; (ii) l’operazione successiva è stata tassata nello Stato membro di arrivo come acquisto intracomunitario; e, in particolare, se ciò valga anche quando l’operazione iniziale, riqualificata come intracomunitaria, non è stata trattata come esente nello Stato membro di partenza.
Principio di diritto
L’articolo 41 della direttiva IVA non osta, in linea di principio, a una norma nazionale che assoggetti nello Stato membro di identificazione un acquisto intracomunitario di beni nella prima operazione di una catena di cessioni, anche se i soggetti hanno erroneamente qualificato l’operazione come interna usando il numero IVA di quello Stato e la successiva cessione è stata tassata nello Stato membro di arrivo come acquisto intracomunitario. Tuttavia, la stessa disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale, osta a tale normativa quando l’acquisto intracomunitario considerato in quello Stato membro deriva da una cessione intracomunitaria che non è stata trattata come operazione esente nello Stato membro di partenza, poiché in tal caso manca il rischio di evasione e si produce un’imposizione supplementare incompatibile con i principi del sistema IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 40 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 41 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910
IVA: articolo 41 della direttiva 2006/112/CE in una catena di cessioni erroneamente qualificata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e acquisti intracomunitari. Il contenzioso oppone una società stabilita nei Paesi Bassi e registrata anche in Polonia all’amministrazione finanziaria polacca, con riferimento al trattamento di operazioni a catena relative a beni trasportati da uno Stato membro a un altro.
Fatti e procedimento principale
Nel mese di aprile 2012 B. ha partecipato a una catena di cessioni di beni composta da almeno tre operatori. I beni sono stati trasportati direttamente dal primo operatore della catena all’ultimo, mentre B. ha agito da intermediario. In concreto, B. ha acquistato beni da BOP, società con sede in Polonia, indicando il proprio numero di identificazione IVA polacco.
Le cessioni da BOP a B. sono state inizialmente trattate come cessioni interne soggette all’aliquota polacca del 23%. B., a sua volta, ha considerato le proprie cessioni ai clienti stabiliti in altri Stati membri come cessioni intracomunitarie esenti in Polonia, con aliquota 0%, ottenendo rimborsi IVA. L’amministrazione finanziaria ha però riqualificato la prima cessione come cessione intracomunitaria e il correlato acquisto in capo a B. come acquisto intracomunitario, ritenendo applicabile anche l’articolo 25, paragrafo 2, della legge polacca sull’IVA, di recepimento dell’articolo 41 della direttiva IVA.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 41 della direttiva IVA, interpretato alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, osti all’applicazione della disciplina nazionale quando:
- l’acquisto è già stato tassato nello Stato membro di arrivo del trasporto dai clienti dell’intermediario;
- non vi è frode o abuso, ma soltanto un errore di qualificazione delle operazioni nella catena;
- il numero IVA dello Stato membro di partenza è stato usato in relazione a una cessione qualificata erroneamente come interna.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2006/112/CE, sugli acquisti intracomunitari di beni;
- l’articolo 20, primo comma, sulla nozione di acquisto intracomunitario;
- l’articolo 40, sul luogo dell’acquisto intracomunitario;
- l’articolo 41, che consente di considerare situato l’acquisto nello Stato membro che ha attribuito il numero IVA usato dall’acquirente, salvo prova dell’assoggettamento nel luogo di arrivo, e prevede un correttivo di riduzione della base imponibile;
- l’articolo 138, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910, richiamato solo incidentalmente e ritenuto non applicabile ratione temporis.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, nelle catene di due cessioni successive con un solo trasporto intracomunitario, tale trasporto può essere imputato a una sola cessione, da stabilire sulla base di una valutazione complessiva dei fatti. Tuttavia, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte è vincolata alla ricostruzione fattuale fornita dal giudice nazionale.
Sul piano dell’interpretazione dell’articolo 41, la Corte afferma che:
- la norma è applicabile anche se lo Stato membro di identificazione coincide con lo Stato membro di partenza del trasporto;
- il fatto che l’acquirente abbia usato il numero IVA di quello Stato non esclude, di per sé, il carattere intracomunitario dell’operazione;
- l’obiettivo dell’articolo 41 è garantire la tassazione dell’acquisto e prevenire la doppia imposizione.
La Corte precisa però che l’assoggettamento all’IVA da parte dei clienti di B. nello Stato membro di arrivo del trasporto riguarda un’operazione distinta e non è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’articolo 41 alla prima cessione. Decisivo è invece che, dopo la riqualificazione, la cessione iniziale tra BOP e B. sia comunque assoggettata a IVA in Polonia come operazione non esente.
In tale situazione, manca il rischio di evasione fiscale che giustifica il meccanismo dell’articolo 41. L’applicazione della norma produrrebbe un’imposizione supplementare non coerente con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, fondamentali nel sistema comune IVA.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 41 della direttiva IVA non osta, in linea generale, alla normativa nazionale che considera effettuato nello Stato membro di identificazione l’acquisto intracomunitario nella prima operazione di una catena, anche se l’operazione era stata erroneamente qualificata come interna. Tuttavia, la stessa disposizione, letta alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità fiscale, osta a tale normativa quando l’acquisto considerato nello Stato membro di identificazione deriva da una cessione intracomunitaria che non è stata trattata come operazione esente in quello Stato membro.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e i consulenti fiscali, la sentenza conferma che l’articolo 41 non va applicato in modo meccanico: occorre verificare se, nella sostanza, l’operazione originaria ha già subito una corretta tassazione o se l’applicazione della norma creerebbe una duplicazione dell’onere IVA priva di giustificazione antiabuso. In assenza di esenzione della cessione intracomunitaria nello Stato di partenza, il meccanismo correttivo non può essere usato per imporre un carico fiscale aggiuntivo incompatibile con il sistema armonizzato dell’IVA.
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