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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-308/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022. — KU e a. contro SATA International – Azores Airlines SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria – Circostanze eccezionali – Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili all’aeroporto. — Causa C-308/21

Giurisprudenza europea62021CJ0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un guasto generalizzato del sistema aeroportuale di rifornimento carburante, quando è gestito dall’aeroporto e non dal vettore, può rientrare nella nozione di circostanza eccezionale ai sensi del regolamento n. 261/2004. Il giudizio resta però subordinato alla prova, da parte del vettore, che l’evento non era evitabile con tutte le misure ragionevoli e che sono state adottate misure adeguate per limitare i disagi. La decisione conferma un’interpretazione funzionale della tutela dei passeggeri, ma distingue tra eventi interni all’attività del vettore ed eventi esterni.

Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004: se un guasto generalizzato nel sistema aeroportuale di rifornimento carburante integri una circostanza eccezionale esonerativa dalla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato o cancellazione del volo.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, un ritardo superiore a tre ore o la cancellazione di un volo causati da un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto di origine, di cui l’aeroporto stesso è responsabile, possano essere qualificati come "circostanza eccezionale" tale da esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante gestito dall’aeroporto di origine può costituire una "circostanza eccezionale", poiché non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge al suo effettivo controllo; resta tuttavia necessario che il vettore dimostri anche di non aver potuto evitare l’evento con tutte le misure del caso e di aver adottato misure adeguate per contenere le conseguenze, senza sopportare sacrifici insopportabili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004

Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento carburante e circostanze eccezionali

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato e cancellazione di voli operati da SATA International. La questione verte sulla qualificazione, come "circostanza eccezionale", di un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento carburante dell’aeroporto di origine, la cui gestione ricade sull’aeroporto stesso.

Fatti del procedimento principale

I fatti riguardano tre passeggeri:

  • GC, arrivato a destinazione con un ritardo di oltre cinque ore;
  • KU, che ha perso una coincidenza a seguito del ritardo del primo volo;
  • OP, il cui volo è stato cancellato e sostituito con un volo di riprotezione. Tutti i disagi derivano da un guasto improvviso e imprevisto del sistema di rifornimento carburante dell’aeroporto di Lisbona, che ha imposto una riorganizzazione delle operazioni aeree e il ricorso a depositi di carburante di aeroporti vicini. La compagnia ha negato la compensazione sostenendo che l’evento era esterno e non imputabile al vettore.

Normativa rilevante

La Corte richiama i considerando 1, 14 e 15 del regolamento n. 261/2004, che esprimono l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e delimitano l’esonero in presenza di circostanze eccezionali. In particolare, rilevano:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sulla compensazione in caso di cancellazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali non evitabili con tutte le misure del caso;
  • l’articolo 7, che disciplina gli importi della compensazione pecuniaria. La Corte richiama anche la giurisprudenza sul ritardo prolungato, pari o superiore a tre ore, che dà in linea di principio diritto alla compensazione, salvo circostanze eccezionali.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la nozione di "circostanze eccezionali" ha carattere cumulativo: l’evento deve essere, per natura o origine, estraneo al normale esercizio dell’attività del vettore e deve sfuggire al suo effettivo controllo.

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che le operazioni di rifornimento fanno normalmente parte dell’attività del vettore aereo, perché il carburante è indispensabile al trasporto. Tuttavia, un guasto generalizzato del sistema di rifornimento gestito dall’aeroporto non è assimilabile a un problema tecnico circoscritto al singolo aeromobile e, quindi, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore.

Sotto il secondo profilo, la Corte rileva che un simile guasto ha origine esterna al vettore, sia che il sistema sia gestito dall’aeroporto sia che sia affidato a un terzo. Di conseguenza, l’evento sfugge al controllo effettivo del vettore.

La Corte precisa però che l’esonero non opera automaticamente: il vettore deve comunque provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli e adeguate per evitare o limitare la cancellazione o il ritardo, senza essere costretto a sacrifici insopportabili rispetto alle capacità della propria impresa. Spetta quindi al giudice nazionale verificare, caso per caso, se tali condizioni siano soddisfatte.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, quando l’aeroporto di origine è responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato di tale sistema può costituire una circostanza eccezionale. Rimane però necessario il controllo del giudice nazionale sulla prova delle misure adottate dal vettore e sulla concreta inevitabilità dell’evento.

Principio affermato

Un guasto generalizzato nel sistema aeroportuale di rifornimento carburante, quando non dipende dall’organizzazione interna del vettore ma da un’infrastruttura gestita dall’aeroporto o da un terzo, può integrare una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento n. 261/2004, con conseguente possibile esonero dalla compensazione pecuniaria, purché il vettore provi anche di aver adottato tutte le misure del caso per evitare il danno ai passeggeri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggeriritardo e cancellazione del volocircostanze eccezionalidiritti dei passeggeri

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