Sentenza n. 5846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria relativo a difformità edilizie di un complesso turistico-residenziale
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto la sanatoria di difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato nel 2014. Un primo diniego comunale era stato annullato dal TAR per carenza di istruttoria, con ordine di riesaminare la domanda alla luce dei motivi di ricorso. Il Comune aveva successivamente adottato un nuovo diniego, fondato su asserite difformità relative a volumetria, piani seminterrati, altezze, distanze dai confini e tra fabbricati, mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, assenza della compatibilità paesaggistica e mancanza di un locale soggiorno conforme alla disciplina igienico-sanitaria. Il TAR aveva annullato anche il secondo diniego, ritenendo che il Comune non si fosse conformato al precedente giudicato, avesse nuovamente posto in discussione la legittimità del titolo edilizio originario e non avesse svolto un’istruttoria adeguata. Il Comune ha appellato deducendo error in iudicando, travisamento dei fatti e degli atti, motivazione erronea e irragionevole. Ha sostenuto di avere correttamente verificato la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, considerando i parametri del piano di lottizzazione e del PRG, la volumetria eccedente, la rilevanza dei locali seminterrati, le altezze e le distanze, nonché l’impossibilità della compatibilità paesaggistica in presenza di incremento volumetrico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento del diniego. Ha ritenuto persistenti le carenze istruttorie già rilevate dal TAR. In particolare, la volumetria risultava sostanzialmente coincidente con quella assentita dal permesso di costruire originario, salvo lievi difformità da valutare alla luce delle tolleranze costruttive. La qualificazione dei piani seminterrati richiedeva ulteriori accertamenti, poiché non risultavano definitivamente determinati il piano campagna e il piano di calpestio; tale verifica era rilevante anche per il computo della volumetria e delle altezze. Il Comune non aveva adeguatamente considerato gli impianti tecnici collocati nel solaio, potenzialmente non computabili. Anche le distanze apparivano coincidenti, entro i limiti delle tolleranze, con quelle previste dal titolo edilizio originario, che non era più legittimamente rimuovibile nei termini dell’autotutela. Il riferimento all’assenza del soggiorno era infondato, poiché risultava un locale soggiorno-cucina delle dimensioni prescritte. La questione delle opere di urbanizzazione non era stata adeguatamente rapportata alla domanda di sanatoria e alle previsioni del PRG, considerato che il piano attuativo previsto non era stato adottato. Quanto ai profili paesaggistici e ambientali, dagli atti risultava il rilascio, in occasione del permesso originario, dell’autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza; occorreva quindi verificare l’attualità e l’efficacia di tali titoli, senza ignorarli. Il Collegio ha ribadito che, dopo l’annullamento per difetto di istruttoria, l’amministrazione può riesaminare l’intera vicenda, ma non può riproporre motivazioni già censurate né eludere il giudicato. Ha inoltre precisato che il piano attuativo prevale per gli aspetti specificamente disciplinati, mentre per gli altri profili operano le norme del PRG, ferma la rilevanza del titolo edilizio già rilasciato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’appellata.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia richiede la verifica della doppia conformità dell’opera agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
artt. 31, 32, 34, 34-bis e 36 d.P.R. 380/2001
Norme richiamate dalla società ricorrente in relazione, tra l’altro, alla repressione delle difformità edilizie, alle variazioni essenziali, alle tolleranze costruttive e all’accertamento di conformità.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il precedente annullamento d’ufficio del permesso di costruire originario era stato ritenuto illegittimo perché adottato oltre il termine di diciotto mesi.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il Comune aveva richiamato la preclusione alla compatibilità paesaggistica in presenza di aumento volumetrico; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque necessario considerare i titoli paesaggistici e ambientali già rilasciati e verificarne l’attualità.
art. 142 d.lgs. 42/2004
Norma richiamata per il vincolo paesaggistico gravante sull’area.
art. 49 legge urbanistica della Calabria
Rilevante per valutare la non computabilità di determinati volumi tecnici collocati nel solaio.
art. 16 delle N.T.A. del PRG
Prevede, per la zona interessata, il completamento secondo i parametri del piano attuativo, facendo salve ulteriori norme del PRG e l’adeguamento della lottizzazione per le parti non ancora realizzate.
Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Richiamato quanto al requisito della presenza, in ogni alloggio, di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati; il Collegio ha ritenuto rispettato il requisito mediante un locale soggiorno-cucina della prescritta dimensione.
Massime di principio
- Dopo l’annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria, l’amministrazione può riesaminare l’intera vicenda, ma deve conformarsi alle statuizioni del giudicato e non può riproporre le medesime motivazioni già censurate senza svolgere gli accertamenti richiesti.
- Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia, la verifica della doppia conformità deve essere effettiva e sorretta da un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche concrete dell’opera, inclusi volumetria, altezze, distanze e qualificazione dei locali seminterrati.
- La qualificazione di un locale come seminterrato e la sua esclusione dal computo volumetrico richiedono l’accertamento dell’effettivo rapporto tra il manufatto, il piano campagna e il piano di calpestio; in mancanza di tale verifica, il diniego di sanatoria è affetto da carenza istruttoria.
- Nel rapporto tra piano di lottizzazione e PRG, il piano attuativo prevale per gli aspetti da esso specificamente disciplinati, mentre per le questioni non regolate si applicano le previsioni dello strumento urbanistico generale.
- L’amministrazione, nel negare una sanatoria per ragioni paesaggistiche o ambientali, deve considerare i titoli autorizzativi già rilasciati per l’intervento originario e verificarne puntualmente l’attualità, senza presumerne l’irrilevanza.
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