Ordinanza n. 396/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Cosenza, valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della Provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano con riserva i titolari di abilitazione o specializzazione conseguita all'estero e non riconosciuta nelle fasce aggiuntive e impediscono loro l'accesso alle immissioni in ruolo mediante la procedura di call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della Provincia di Cosenza per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto di ragione, il D.M. 6 maggio 2022 n. 112. Contestano, in particolare, la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, ovvero in un secondo elenco aggiuntivo, i soggetti titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero ma non ancora riconosciuta dal Ministero, precludendo l'accesso alla procedura di immissione in ruolo, anche tramite call veloce. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito, poiché concerne esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR, rilevato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. Non è stata decisa la domanda di annullamento né sono stati esaminati i motivi di merito.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti processuali, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e, quando il numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento lo giustificano, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione e degli uffici interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Il giudice può stabilire un termine perentorio per l'esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento; l'inosservanza del termine perentorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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