Cassazione Penale, Sentenza n. 37798/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 06/04/2019 al 23/05/2019 e di arresti domiciliari dal 23/05/2019 all'11/07/2019, in relazione a un'indagine per violazioni in materia di accise con sottrazione di merce all'accertamento. Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma del 06/10/2022 per insussistenza del fatto. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una causa ostativa rappresentata da comportamento costitutivo di dolo o colpa grave attribuibile al ricorrente, basandosi su elementi emersi nelle indagini (numerosi contatti con coimputati, durante la perquisizione rinvenuti ingente quantità di denaro contante, due blocchetti di CMR in bianco, un apparecchio per il rilevamento di intercettazioni ambientali e un veicolo con targa falsificata). Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo carenza o omissione di motivazione sulla colpa grave e mancato confronto con le ragioni dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio penale per verificare se comportamenti extraprocessuali o processuali dell'interessato abbiano concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, pur non contestando l'assoluzione sul piano dell'elemento oggettivo del reato, ha ritenuto che la presenza degli oggetti rinvenuti e gli altri elementi investigativi fossero indici di grave imprudenza e avessero inciso causalmente nell'adozione della misura cautelare. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.315 cod.proc.pen.
Norma che individua il giudice competente per le domande di riparazione per ingiusta detenzione; utilizzata per inquadrare la competenza della Corte territoriale che ha deciso sulla domanda.
art.314 cod.proc.pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e le cause ostative; la Corte ha applicato il principio che la colpa grave del richiedente esclude il diritto all'indennizzo.
art.606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen.
Norme di censura in cassazione invocate dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte ha ritenuto le censure infondate.
art.5 CEDU
Richiamato in relazione al diritto alla libertà e alle garanzie processuali; utilizzato come parametro generale nella valutazione della riparazione per ingiusta detenzione.
art.24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione delle garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto che la violazione di principi costituzionali imponga diverso esito.
art.111 Cost.
Richiamato in riferimento al giusto processo; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto compatibile l'autonoma valutazione del giudice della riparazione.
art.127 cod.proc.pen.
Norma processuale richiamata nella censura del ricorrente; la decisione di Cassazione non rileva violazioni tali da incidere sull'esito.
art.6433 cod.proc.pen.
Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente (testo contiene la citazione così come trascritta); la Corte non ha ritenuto la sua applicazione idonea a mutare la valutazione sulla colpa grave.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice svolge una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudice penale: non valuta se esiste reato, ma se condotte dell'interessato hanno contribuito a creare la falsa apparenza del reato e quindi dell'adozione della misura.
- La presenza di comportamenti o elementi extraprocessuali (es. ingente denaro contante, documenti in bianco, strumenti riconducibili a intercettazioni, veicoli con targa falsificata, contatti con indagati) può costituire indice di colpa grave anche se poi l'imputato è stato assolto per carenza dell'elemento oggettivo del reato.
- Per escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione è necessaria una motivazione specifica che colleghi le condotte dell'istante in via causale alla determinazione della misura cautelare; questa motivazione può essere compatta ma non apodittica.
- L'assoluzione nel giudizio penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: va sempre verificata l'eventuale incidenza di comportamenti dolosi o di colpa grave dell'interessato sulla scelta dell'autorità di procedere e applicare la misura.
- Il giudice della riparazione può esaminare e rivalutare fatti emersi nel processo penale nei limiti di accertare la sussistenza o meno della causa ostativa, purché si confronti con le argomentazioni della sentenza di proscioglimento e non ritenga provati fatti che il giudice penale abbia escluso.
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