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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31606/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato, sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta all'imputato in relazione a un delitto in materia di stupefacenti, fissandola in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 n. 3, 129 e 546 lett. e) c.p.p. La doglianza, in sostanza, mirava a contestare il percorso motivazionale della sentenza concordata, inclusa la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento e i profili della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 125 n. 3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza inammissibile nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 546 lett. e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione.

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

    La Corte distingue il patteggiamento dal concordato in appello, evidenziando che nel primo l'accordo investe anche i termini dell'accusa, mentre nel secondo opera la rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato per marcare la diversa ampiezza delle ipotesi di annullamento rispetto al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso viene pronunciata senza formalità ai sensi della norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello, le censure sono ammissibili solo se attengono alla validità del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili i motivi che ripropongono questioni rinunciate con l'accordo, compresa la contestazione della responsabilità, della qualificazione giuridica del fatto o della mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena.
  • Nel concordato in appello l'ambito del sindacato di legittimità è più ristretto rispetto al patteggiamento, poiché l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non investe i termini dell'accusa.
  • L'illegalità della pena costituisce la sola ipotesi in cui la Corte di cassazione deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sempre che il ricorso non sia tardivo.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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