Cassazione Penale, Sentenza n. 27150/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena residua mediante il riconoscimento, a titolo di fungibilità, di 186 giorni di carcerazione (dal 13/09/2018 al 19/03/2019) sofferti "sine titulo". Tali giorni erano riferiti a periodo precedente alla commissione del reato del 29/11/2021 (reato per il quale è in esecuzione una condanna), mentre il reato del 04/05/2016 (art. 75 d.lgs. 159/2011) per il quale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento era stato già azzerato dalla Procura generale con ordine di esecuzione; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto precluso il riconoscimento della fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., perché non è possibile imputare periodi di detenzione anteriori a reati commessi successivamente e perché la pena relativa al reato del 04/05/2016 risultava azzerata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato che la domanda di fungibilità non poteva essere accolta perché: a) la detenzione richiesta in riconoscimento era anteriore al reato per cui il condannato stava scontando la pena inclusa nel cumulo (violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.); b) la pena relativa al reato del 04/05/2016 era stata azzerata dall'ordine di esecuzione n.715/2022 SIEP, per cui anche eventuale riconoscimento sarebbe stato privo di effetti. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, codice di procedura penale
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La fungibilità della detenzione preesistente può essere riconosciuta solo se il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta "sine titulo"; non è consentito imputare periodi di carcerazione anteriori a reati commessi successivamente.
art. 75, d.lgs. 159/2011
Indica il reato rispetto al quale il ricorrente chiese il riconoscimento della fungibilità (reato del 04/05/2016); nella vicenda la pena relativa a tale reato era stata azzerata dall'ordine di esecuzione della Procura generale, rendendo inutile qualsiasi riconoscimento di detenzione a quel titolo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione); il ricorrente li invocava ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione secondo i rapporti di impugnazione; la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti.
Precedente: Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01
Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui non è possibile un cumulo che imputa detenzioni anteriori a reati commessi successivamente; conferma l'interpretazione restrittiva dell'art. 657, comma 4.
Massime di principio
- La fungibilità della detenzione "sine titulo" è riconoscibile solo se il reato a favore del quale si chiede il riconoscimento è stato commesso prima del periodo di detenzione non valido; non può essere applicata a reati commessi successivamente.
- Se, nel provvedimento di cumulo, la pena riferita a un reato è stata azzerata dall'Autorità che ha emesso l'ordine di esecuzione, il riconoscimento della detenzione per quel reato è privo di effetti pratici.
- In presenza di più condanne e periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile fare un "cumulo globale" per detrarre unitariamente la carcerazione presofferta senza verificare la corrispondenza temporale tra detenzione e singoli reati (per evitare l'attribuzione di detenzione ad eventi successivi).
- La strada alternativa per chi ha scontato detenzione "sine titulo" rispetto a un reato già azzerato è l'azione per il risarcimento o indennizzo per ingiusta detenzione, ove ricorrano i presupposti.
- In cassazione è essenziale inquadrare il motivo nei limiti delle norme procedurali (art. 606 e art. 173 disp. att.) e la presentazione di motivi non conformi o manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende.
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