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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento della pretesa del Comitato in materia di detrazione e rimborso IVA per l'anno 2000. I motivi riguardavano, principalmente, l'effetto preclusivo del condono fiscale richiesto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 e, in subordine, la mancanza dei requisiti per la detrazione IVA previsti per gli enti non commerciali, tra cui la contabilità separata e la prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto giuridicamente infondato il presupposto su cui si basavano le decisioni dei giudici di merito, ossia la validità del condono IVA previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002. Tale disposizione, incidendo su un tributo armonizzato, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere disapplicata. Di conseguenza, si riespande il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e il giudice di merito deve esaminare le ulteriori questioni relative alla detrazione e al rimborso IVA, inclusi i requisiti soggettivi, la natura dell'attività esercitata e la contabilità separata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre rilevato l'invalidità della procura rilasciata dal Comitato in calce all'istanza di fissazione dell'udienza, precisando che il Comitato non risultava ritualmente costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Misure di definizione agevolata dei rapporti tributari

    La disposizione sul condono IVA deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea; non può quindi impedire all'Amministrazione di accertare correttamente l'IVA dovuta né precludere il recupero delle somme e delle sanzioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-ter

    Detrazione dell'imposta per gli enti non commerciali

    La detrazione IVA degli enti non commerciali richiede la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi e, in particolare, della corretta separazione contabile dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3

    Rimborso dell'eccedenza detraibile

    Il rimborso dell'IVA può essere riconosciuto solo se sussistono effettivamente i requisiti sostanziali e contabili previsti dalla disciplina IVA; il condono non elimina la necessità di verificare l'esistenza del credito.

  • Art. 2697 c.c.

    La decisione di rinvio dovrà stabilire, sulla base delle regole ordinarie sull'onere della prova, se il contribuente abbia dimostrato i fatti costitutivi del diritto alla detrazione o al rimborso IVA.

  • Art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale nel giudizio di cassazione può essere apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso

    Una procura apposta a un'istanza di fissazione dell'udienza, anziché al ricorso o al controricorso, è invalida e non è ratificabile; ciò impedisce la rituale costituzione della parte in Cassazione.

  • Sesta direttiva n. 77/388/CEE

    Disciplina unionale dell'IVA

    Gli Stati membri devono garantire la corretta applicazione e riscossione dell'IVA; misure nazionali di condono generalizzato che rinunciano alla riscossione del tributo armonizzato contrastano con tale obbligo.

  • Art. 10 del Trattato CE

    Principio di effettività e leale cooperazione

    Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche superando preclusioni processuali interne quando ciò sia necessario a garantire l'effettività del diritto unionale.

Massime di principio

  • Un condono nazionale non può validamente definire o neutralizzare l'IVA quando contrasta con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; il giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile anche d'ufficio.
  • La presentazione di una domanda di condono IVA non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle detrazioni e dei rimborsi richiesti, né esclude il recupero dell'imposta e delle sanzioni.
  • Per gli enti non commerciali, la detrazione IVA richiede una verifica concreta dell'attività commerciale svolta, della sua effettiva riferibilità agli acquisti e della presenza di una contabilità separata quando prevista dalla legge.
  • L'iscrizione alla Camera di commercio, l'atto costitutivo o una consulenza tecnica non sono necessariamente decisivi da soli: la natura commerciale dell'attività deve essere valutata alla luce dei fatti, dell'organizzazione, delle operazioni effettuate e della documentazione contabile.
  • Nel giudizio di Cassazione la procura speciale deve essere apposta al ricorso o al controricorso; una procura conferita con atto diverso, come un'istanza di fissazione dell'udienza, può determinare l'irregolare costituzione della parte.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto giuridico errato, la Cassazione può cassarla con rinvio senza decidere definitivamente le ulteriori questioni, che dovranno essere esaminate dal giudice di merito.

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