Cassazione Penale, Sentenza n. 17050/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta a carico di Marinucci (ordinanza GIP 25/10/2025 e riesame rigettato 11/11/2025) per i reati concorrenti di estorsione e rapina (artt. 110, 629, 628, c.3 n.1) con l'aggravante del 'metodo mafioso' ex art. 416-bis.1 cod. pen. Primo motivo: censura di carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, per presunta omissione nell'indicare elementi indiziari che dimostrino la consapevolezza del Marinucci circa il contenuto e la natura mafiosa delle minacce profferite da terzi (Capriotti). Secondo motivo: carenza di motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; si contestano la valutazione della "professionalità criminale" del ricorrente fondata su un unico precedente (bancarotta fraudolenta con patteggiamento), i contatti con indagati e i rapporti familiari con pregiudicati; si contesta inoltre la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio per insufficienza di elementi fattuali che dimostrino un rischio concreto di ritorsioni o interferenze nelle acquisizioni probatorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, non confutando il percorso argomentativo coerente e non viziato del Tribunale di Roma. Sul punto dell'aggravante del "metodo mafioso" la Corte ha confermato che il giudice di merito correttamente ha valutato le modalità esecutive e le circostanze evocative della forza intimidatoria tipica di sodalizi mafiosi (anche senza prova di appartenenza al clan), e che la prospettazione dell'uso di un soggetto vicino al clan accresce l'efficacia intimidatoria. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la valutazione del pericolo di reiterazione sulla base della gravità e delle modalità delle condotte, dei contatti con soggetti di elevata pericolosità e del precedente per bancarotta fraudolenta; ha inoltre confermato la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, rilevando condotte dirette a comprimere la libertà della persona offesa e a imporre comportamenti. La Corte ha sottolineato che basta l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari (reato reiterato o inquinamento probatorio o fuga) per giustificare la misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposti adempimenti di segnalazione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Decisione del 18 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato; qui indica che le condotte sono valutate nella loro compresenza ai fini della responsabilità penale
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; i fatti contestati sono stati inquadrati anche come estorsione, valutata insieme alle modalità intimidatorie
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Rinvio alla fattispecie di rapina aggravata; contestata in relazione alle modalità esecutive
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ribadisce che la norma colpisce il metodo e non il semplice fatto, potendo operare anche senza prova di appartenenza a un'organizzazione mafiosa quando la condotta evochi la particolare capacità intimidatoria tipica dei sodalizi
art. 274 cod. proc. pen.
Individua i presupposti per la misura cautelare (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): la Corte sottolinea che anche una sola delle esigenze cautelari, se concretamente valutata, è sufficiente a giustificare la custodia
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di assenza di esigenze cautelari in alcuni casi (salvo specifici elementi contrari); la Corte osserva che tale presunzione può essere superata se emergono elementi concreti che indicano la persistenza delle esigenze
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale sulla condanna alle spese per il ricorso in cassazione; qui applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sull'eventuale conseguente mancata remissione in libertà e sugli adempimenti amministrativi da eseguire dopo la decisione di inammissibilità
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" si riferisce al metodo intimidatorio: può essere riconosciuta quando le modalità dell'azione evocano la forza di un'organizzazione mafiosa anche senza prova di appartenenza effettiva al clan
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) può fondarsi su elementi concreti desunti dalle modalità della condotta, dai contatti con soggetti di elevata pericolosità e dai precedenti, anche se il precedente riguarda reati di diversa specie
- Per giustificare la custodia cautelare è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.; il giudice non è tenuto ad argomentare positivamente la persistenza di tutte le esigenze se la prova di una sola è convincente
- Le censure di carenza di motivazione in cassazione devono essere specifiche e proporzionate: motivi generici o aspecifici che non confutano il percorso argomentativo del giudice di merito sono inammissibili
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere ritenuto anche rispetto a prove non ancora acquisite o a testi da escutere quando emergano condotte idonee a influenzare dichiarazioni o comportamenti delle persone offese e dei testimoni
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