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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21426/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma per due censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.), sostenendo che la condanna fosse basata su argomentazioni già esposte in primo grado e che non fosse esclusa la possibilità che le armi trovate nell'abitazione fossero riconducibili a terzi (perizia dattiloscopica negativa); 2) illegittimità dell'aumento di pena per la recidiva (art. 606 lett. b) c.p.p.), in quanto l'aumento disposto superava il cumulo delle pene già irrevocabilmente inflitte alla data della commissione dei fatti (gennaio 2016), in violazione dell'ultimo comma dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla valutazione della responsabilità (ritenendo che non sussistesse un macroscopico travisamento delle prove e che la tesi difensiva della riferibilità a terzi fosse mera possibilità), mentre ha accolto il motivo relativo all'aumento per recidiva. I giudici hanno ritenuto che un aumento per recidiva superiore al cumulo delle pene precedenti integri una "pena illegale" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 c.p. e che tale illegittimità possa essere rilevata anche d'ufficio in Cassazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena: la pena è stata rideterminata in anni 4, mesi 7 di reclusione e C 4.500,00 di multa (lasciando invariati gli aumenti per continuazione e fissando l'aumento per recidiva nella misura di mesi 4 e C 400,00, pari al cumulo delle pene pregresse). Per il resto la sentenza è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    La Corte richiama le lettere b), d) ed e) come parametri per valutare i tipi di censura: d) ed e) connesse al travisamento della prova e alla motivazione; b) relativa alla determinazione della pena; tali censure sono state distinte nei loro esiti (respinta la doglianza sul travisamento, accolta quella sulla pena).

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata a fondamento formale del riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione; indicata come riferimento procedurale per la rappresentazione sintetica degli argomenti di gravame.

  • art. 99 cod.pen.

    "In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione de/nuovo delitto non colposo."

    La Corte interpreta l'ultimo comma come limite assoluto: un aumento per recidiva superiore al cumulo delle pene precedenti configura una pena illegale. Tale illegittimità può essere rilevata d'ufficio in Cassazione e comporta l'annullamento della parte della sentenza che ha determinato la pena in eccesso, con eventuale rideterminazione della sanzione.

  • artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

    Richiamati dalla giurisprudenza come principi costituzionali (garanzie fondamentali della persona e limiti alla potestà punitiva) che giustificano il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio e correggere la illegittimità della pena quando essa leda diritti fondamentali.

Massime di principio

  • Se vi è una "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado), la Corte di cassazione può esaminare il vizio di travisamento della prova solo se emerge un macroscopico contrasto tra motivazione e compendio probatorio (non basta la mera possibilità alternativa prospettata dalla difesa).
  • La mera assenza di impronte o altri indizi non esclude automaticamente la responsabilità se il complesso probatorio (es. rinvenimento di arma in abitazione in uso all'imputato) è stato ritenuto sufficiente dai giudici di merito e la difesa non riesce a dimostrare concretamente l'alternatività della responsabilità a terzi.
  • L'aumento per recidiva è soggetto a un limite assoluto: non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato (ultimo comma art. 99 c.p.). Un aumento che ecceda tale limite costituisce "pena illegale".
  • La Cassazione può rilevare e correggere d'ufficio una pena illegale anche se la questione non è stata dedotta specificamente in appello, purché si tratti di illegittimità che investe i confini della potestà punitiva e dei diritti fondamentali (nozione di pena illegale circoscritta a specie, genere o quantità estranei all'ordinamento).
  • Quando la pena è illegale per eccesso quantitativo e la Corte di cassazione è in grado di rideterminare la sanzione in favore dell'imputato, può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena.

Testo integrale

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