Cassazione Civile, Ordinanza n. 07266/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento, da parte del Tribunale, di una società di fatto composta da una società già fallita e da altri soggetti, con estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. Due dei soggetti coinvolti hanno proposto reclamo, respinto dalla Corte d'appello, e quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante, sostenendo che il soggetto intervenuto in appello non avesse validamente documentato la propria legittimazione rappresentativa e che la Corte di merito avrebbe dovuto attivare il meccanismo di sanatoria o invitare al deposito della procura. Con il secondo motivo hanno censurato la ritenuta sufficienza della notifica dell'istanza di fallimento al curatore della società già fallita, sostenendo che non fosse il legale rappresentante della società fallita. Con il terzo motivo hanno contestato l'applicazione dell'art. 147 l.fall. e dell'art. 2361 c.c., deducendo che si trattasse di società di fatto e non occulta e che, essendo decorso oltre un anno dal fallimento della società, non potesse disporsi il fallimento dei soci di fatto. Con il quarto motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 147 l.fall. e dell'art. 2497 c.c., sostenendo che l'impiego strumentale di società non integra di per sé abuso o presupposto dell'estensione del fallimento e che i giudici di merito avrebbero errato nella ricostruzione del comune intento sociale. Con il quinto motivo hanno censurato la condanna alle spese pronunciata nei confronti del rappresentante della società reclamante, deducendo l'assenza dei presupposti per la condanna ex art. 94 c.p.c. e la mancata specificazione dei gravi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata integrazione del contraddittorio, osservando che i creditori istanti sono litisconsorti necessari nel reclamo avverso il fallimento dichiarato in estensione di una società di fatto, ma che nel caso concreto la mancata produzione della procura da parte del soggetto intervenuto non imponeva la cassazione, poiché l'esistenza della procura era stata poi documentata in cassazione ai soli fini dell'ammissibilità del controricorso ex art. 372 c.p.c. e la soluzione richiesta dai ricorrenti avrebbe comportato una rinnovazione inutile del giudizio contro il principio di ragionevole durata. Ha respinto il secondo motivo affermando che, nelle controversie relative a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore ex art. 43 l.fall., sicché la notifica dell'istanza a quest'ultimo era sufficiente. Ha respinto il terzo motivo richiamando il principio secondo cui il termine annuale dell'art. 10 l.fall. per il socio occulto receduto decorre solo dalla conoscenza dello scioglimento del rapporto da parte dei terzi con mezzi idonei e non dalla data del recesso o dal fallimento della società, ritenendo peraltro non censurabile il giudizio di fatto sulla qualità di soci occulti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a contestare il nucleo dell'accertamento di merito sulla comunanza di interessi tra i soggetti coinvolti, senza adeguate censure motivazionali e senza autosufficienza. Ha infine ritenuto fondato il quinto motivo solo nel senso che la condanna del rappresentante ai sensi dell'art. 94 c.p.c. è giustificata dalla sua autonoma attività processuale e dai gravi motivi, qui individuati dalla Corte d'appello nell'imprudente valutazione della controversia che aveva esposto il rappresentato a spese inutili ed evitabili. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo di ricorso sulla rappresentanza processuale e sui vizi del contraddittorio.
art. 125 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo di ricorso.
art. 182 c.p.c.
Evocato dai ricorrenti per sostenere che il giudice avrebbe dovuto invitare la parte a depositare la procura; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la mancata produzione non imponesse la cassazione.
art. 350 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo.
art. 354 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo.
art. 383 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo.
art. 372 c.p.c.
La procura prodotta in cassazione unitamente al controricorso è stata ritenuta legittima perché funzionale alla verifica dell'ammissibilità del controricorso.
art. 43 l.fall.
Nelle controversie relative a diritti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, legittimato passivo/processuale è il curatore.
art. 15 l.fall.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla notifica dell'istanza di fallimento.
art. 2740 c.c.
Richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate, senza autonoma applicazione decisiva.
art. 2741 c.c.
Richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate, senza autonoma applicazione decisiva.
art. 2361 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto in fatto accertata la qualità di soci occulti, rendendo applicabile la disciplina fallimentare pertinente.
art. 147 l.fall.
Applicato all'ipotesi di supersocietà di fatto; il fallimento può essere esteso ai soci illimitatamente responsabili, anche se società di capitali partecipi a una società di fatto.
art. 148 l.fall.
Richiamato per spiegare l'interesse dei creditori istanti e la loro posizione nel giudizio di reclamo, poiché i crediti si intendono dichiarati anche nel fallimento dei singoli soci.
art. 10 l.fall.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio occulto receduto decorre dalla conoscenza dello scioglimento del rapporto da parte dei terzi con mezzi idonei, non dal recesso né dal fallimento della società.
art. 2497 c.c.
Richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 147 l.fall.; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché mirava a rivalutare il merito dell'accertamento di fatto.
art. 94 c.p.c.
La condanna alle spese del rappresentante è giustificata quando egli svolge attività processuale autonoma e ricorrono gravi motivi, da specificare dal giudice.
art. 88 c.p.c.
Richiamato come parametro della lealtà e probità processuale, rilevante ai fini della condanna del rappresentante alle spese.
art. 96, comma 2, c.p.c.
Richiamato come parametro della responsabilità processuale aggravata, cui può ricollegarsi la condanna del rappresentante per imprudenza nella gestione della lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento esteso a una società di fatto, i creditori istanti assumono la qualità di litisconsorti necessari, in ragione del pregiudizio che l'eventuale revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese insinuate anche nel fallimento dei soci.
- La mancanza di produzione in appello di una procura che giustifichi la rappresentanza processuale di una parte costituita non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se l'esistenza della procura è comunque documentata in cassazione ai fini dell'ammissibilità del controricorso e se la rinnovazione del giudizio si risolverebbe in un inutile sacrificio della ragionevole durata del processo.
- Nelle controversie che attengono a diritti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore, sicché la notifica dell'istanza o degli atti al curatore è sufficiente anche quando la società fallita abbia cessato l'amministrazione ordinaria.
- Per il socio occulto receduto, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento non decorre automaticamente dal recesso né dalla dichiarazione di fallimento della società, ma dal momento in cui lo scioglimento del rapporto sia reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei.
- La declaratoria di fallimento di una supersocietà di fatto può coinvolgere anche società di capitali che vi partecipino, e l'accertamento della qualità di socio occulto e della ricorrenza dei presupposti fattuali appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La censura di legittimità che miri a contestare l'accertamento di fatto sulla comune operatività o sul comune intento sociale, senza specifiche doglianze motivazionali e senza autosufficienza, è inammissibile.
- La condanna alle spese del rappresentante processuale è ammessa quando egli abbia svolto un'attività processuale autonoma e il giudice indichi specificamente i gravi motivi, anche valorizzando l'imprudente valutazione della controversia che abbia esposto la parte rappresentata a esborsi inutili e evitabili.
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