Cassazione Civile, Ordinanza n. 32128/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società poi dichiarata fallita aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa e recuperato imposte IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2008, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello. In cassazione il fallimento ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla dichiarazione dei redditi e sul processo tributario, sostenendo che non gravasse sul curatore l'obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo anteriore al fallimento; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione delle prove circa l'assenza di antieconomicità dell'operazione, ma la doglianza tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla motivazione dell'accertamento, contestando il parametro usato per desumere l'antieconomicità dell'operazione; 4) violazione delle garanzie del contribuente e del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'adozione dell'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta rilevante può gravare sul curatore fallimentare, in base a una lettura sistematica dell'ordinamento e coerente con la continuità fiscale della gestione dell'impresa in fallimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come violazione dell'art. 115 c.p.c. ma in realtà diretto a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha respinto il terzo motivo, reputando legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità dell'operazione e sull'applicazione di una percentuale di ricarico al costo del venduto. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che, in caso di omessa dichiarazione, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non comporta invalidità dell'accertamento se il contribuente non indica concretamente quali difese avrebbe potuto far valere e quale esito diverso sarebbe stato possibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione delle decisioni tributarie e alla censura sulla sentenza d'appello
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1998
ritenuto compatibile con l'obbligo del curatore di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta interessato
art. 8, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1998
richiamato come disposizione espressa che pone a carico del curatore l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in caso di fallimento prima della scadenza del termine
art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973
norma generale che pone l'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti passivi; utilizzata dalla Corte per ricavare in via sistematica l'obbligo del curatore anche per le imposte dirette
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o inesistenti, non quando rivaluta liberamente le prove offerte dalle parti
art. 116 c.p.c.
richiamato per affermare che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove appartiene al libero apprezzamento del giudice di merito
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per la censura sull'uso delle presunzioni semplici nell'accertamento dell'antieconomicità
artt. 7 e 10 L. n. 212 del 2000
invocati per dedurre la violazione delle garanzie del contribuente e del contraddittorio endoprocedimentale
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura contro l'accertamento induttivo e il metodo presuntivo impiegato
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla Corte come base dell'accertamento analitico-induttivo mediante percentuale di ricarico sul costo del venduto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020
richiamata per delimitare l'ambito del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c.
Cass. n. 12971 del 2022
richiamata per precisare quando la decisione possa dirsi fondata su prove inesistenti ai fini dell'art. 115 c.p.c.
Cass. n. 19213 del 2017
richiamata per la legittimità del metodo analitico-induttivo con applicazione della percentuale di ricarico al costo del venduto
Cass. n. 16036 del 2015
richiamata per il principio secondo cui la violazione del contraddittorio invalida l'atto solo se il contribuente indica un possibile esito diverso
Cass. n. 24823 del 2015
richiamata con lo stesso principio sull'onere del contribuente di prospettare le difese non esercitate e il diverso esito possibile
Cass. n. 5623 del 2021
richiamata come precedente conforme sull'obbligo del curatore di presentare la dichiarazione dei redditi
Massime di principio
- Nel fallimento, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi può gravare sul curatore quando la scadenza dell'adempimento cade dopo la sua nomina, poiché la gestione fiscale dell'impresa non conosce soluzione di continuità rispetto alla fase anteriore alla decozione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o inesistenti; non è invece deducibile quando si contesti la sola valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
- L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi sull'antieconomicità dell'operazione e sull'applicazione di una percentuale di ricarico al costo del venduto, purché il ragionamento presuntivo sia coerente con gli elementi di causa.
- La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se il contribuente non allega in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e quale diverso esito sarebbe stato possibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
- Per censurare un accertamento fondato su presunzioni occorre contestare specificamente la logicità e la gravità del percorso inferenziale, non limitarsi a opporre una diversa lettura dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →