Cassazione Penale, Sentenza n. 27414/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda di riparazione per la custodia cautelare subita da un soggetto poi definitivamente assolto dal delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal fine di agevolare una cosca mafiosa. Secondo l'ordinanza impugnata, il diniego derivava dalla ritenuta sussistenza di una condotta ostativa integrata da dolo o colpa grave, causalmente collegata all'emissione della misura custodiale. Con il ricorso per cassazione l'interessato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo il quadro indiziario posto a base delle misure cautelari, senza considerare la sentenza assolutoria; deduceva inoltre che non fosse stata individuata alcuna condotta dolosa o gravemente colposa causalmente efficiente rispetto alla detenzione, né adeguatamente motivato il nesso eziologico tra il suo comportamento e l'applicazione della custodia, lamentando infine disparità di trattamento rispetto a coimputati in posizioni analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il giudice della riparazione aveva correttamente applicato i parametri dell'art. 314, comma 1, c.p.p., svolgendo una valutazione autonoma e logicamente coerente della condotta dell'istante. In particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato l'esistenza di una colpa grave ostativa all'indennizzo, valorizzando il ruolo di fatto svolto dall'interessato nella gestione di una società ritenuta inserita in un sistema di schermatura patrimoniale collegato a una cosca mafiosa, ruolo che aveva contribuito a creare il quadro indiziario che aveva portato alla misura cautelare. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso quando la detenzione sia stata causata da una condotta dell'interessato connotata da dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve valutarne la sussistenza con giudizio autonomo ed ex ante, indipendente dall'esito del processo di merito.
La norma va applicata verificando se il comportamento dell'istante abbia creato, secondo un criterio oggettivo di prevedibilità, la falsa apparenza della configurabilità del reato e dunque reso prevedibile l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese
Richiamata per il principio secondo cui il giudice della riparazione non deve accertare se la condotta integri reato, ma solo se abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro ed altri
Richiamata per il principio dell'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale di merito e della piena libertà di valutazione del materiale probatorio ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'indennizzo.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa ostativa non coincide con la colpa penale, ma con una condotta oggettivamente negligente o imprudente che, secondo l'id quod plerumque accidit, abbia reso prevedibile e doveroso l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e ex ante della condotta dell'istante, distinta da quella del processo di merito, verificando non la sussistenza del reato, ma se il comportamento abbia determinato la falsa apparenza della sua configurabilità.
- Ai fini dell'art. 314 c.p.p., è sufficiente che la condotta dell'interessato abbia concorso causalmente, anche in presenza di errori dell'autorità procedente, alla emissione della misura cautelare, rendendo la misura stessa oggettivamente prevedibile.
- La sentenza assolutoria non vincola di per sé il giudice della riparazione, il quale può comunque negare l'indennizzo se dalle risultanze complessive emerga una condotta gravemente colposa causalmente rilevante rispetto alla custodia cautelare.
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