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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro n. 1258/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 4.276,57, oltre interessi secondo la regola limitativa del cumulo degli accessori prevista dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Dedotta l’inottemperanza dell’amministrazione, ha domandato l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso, essendo dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori distrattari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per l’inadempimento dell’amministrazione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito produce già interessi fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato della decisione, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quanto alla regola limitativa del cumulo degli accessori applicabile agli interessi sulle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di una somma e sia decorso il termine di legge per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e può fissare un termine per il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, condizionata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, con attribuzione al commissario di un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente; se è un dipendente pubblico già inserito nella struttura, non spetta uno specifico compenso commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto dell’ottemperanza produce già interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, secondo la valutazione compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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