Regolamento (UE) 2020/2180
Regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione del 18 dicembre 2020 che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429, estendendolo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. La misura è adottata per far fronte alla persistente riduzione del traffico ferroviario causata dalla pandemia di COVID-19 e per consentire la continuazione delle agevolazioni sui canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo di riferimento delle misure temporanee sui canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria previste dal regolamento (UE) 2020/1429 in considerazione della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria disciplinato dal capo IV della direttiva 2012/34/UE, per servizi ferroviari nazionali e internazionali, nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Riguarda indirettamente gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie, in quanto incide sulla possibilità degli Stati membri di autorizzare riduzioni, rinunce o rinvii dei canoni di accesso. Non introduce un regime generale permanente, ma estende una misura temporanea legata all’emergenza COVID-19.
Proroga del periodo di riferimento per le misure ferroviarie anti-COVID
Il regolamento delegato (UE) 2020/2180 interviene sul regolamento (UE) 2020/1429, che aveva introdotto misure temporanee per sostenere il mercato ferroviario durante la pandemia di COVID-19. La Commissione rileva, nei considerando, che la domanda di trasporto ferroviario è rimasta fortemente compressa e che non vi sono prospettive di una ripresa rapida del traffico, con effetti economici ancora pesanti per le imprese ferroviarie.
Finalità e contesto della modifica
La proroga è motivata dalla persistenza delle restrizioni alla mobilità, dal calo dei traffici passeggeri e merci e dalle previsioni di una ripresa economica e del trasporto ferroviario solo graduale. La Commissione sottolinea che gli effetti positivi sul traffico ferroviario non sarebbero stati apprezzabili prima della seconda metà del 2021, rendendo necessario estendere il periodo di riferimento delle misure già esistenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria disciplinato dal capo IV della direttiva 2012/34/UE, sia per i servizi ferroviari nazionali sia per quelli internazionali. L’intervento non crea un nuovo regime autonomo, ma estende temporalmente quello previsto dal regolamento (UE) 2020/1429, che consente agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre, rinunciare o rinviare i canoni di accesso.
Contenuto normativo della proroga
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Il nuovo testo fissa il periodo di riferimento dal 1º marzo 2020 al 30 giugno 2021, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama la necessità di adozione urgente per evitare incertezze giuridiche e ribadisce che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429, stabilendo che le norme temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si applicano per il periodo dal 1º marzo 2020 al 30 giugno 2021, invece che fino al 31 dicembre 2020.
Ambito materiale delle norme temporanee
Le norme riguardano i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE e si applicano ai servizi ferroviari nazionali e internazionali.
Ragioni della proroga
I considerando evidenziano che la pandemia di COVID-19 ha causato un forte calo della domanda e del traffico ferroviario, con effetti particolarmente gravi sul trasporto passeggeri commerciale e con impatti economici persistenti sulle imprese ferroviarie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre richiamata la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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