Cassazione Penale, Ordinanza n. 30589/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale. La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Il testo segnala inoltre che il delitto di calunnia era già stato dichiarato prescritto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe relativa al delitto di calunnia, reato che risulta già dichiarato prescritto. La Corte, tuttavia, non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente che l'impugnazione è stata proposta personalmente dal ricorrente, dunque da soggetto privo di legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione. In conseguenza di tale vizio originario, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma, senza che la Corte esamini il merito delle doglianze.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente da un soggetto privo di legittimazione processuale a impugnare.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da un vizio preliminare di legittimazione, la Corte non procede all'esame del merito della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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