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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00978/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha contestato alla società l’indeducibilità di costi per canoni di locazione e spese condominiali relativi ad alcuni immobili ritenuti non strumentali all’attività d’impresa, con conseguente recupero ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2007. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso della società ritenendo l’atto congruamente motivato, escludendo l’applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e affermando che la prova dell’inerenza gravava sulla contribuente, la quale non aveva dimostrato la specifica destinazione degli immobili all’attività commerciale. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione solo apparente della sentenza di appello sulla motivazione dell’avviso; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul rilievo di carenza motivazionale della sentenza di primo grado, in particolare sulla mancanza di una valutazione delle presunzioni; 3) falsa applicazione degli artt. 43 e 109 TUIR, sostenendo che i costi di locazione e spese condominiali degli immobili adibiti a sede dell’attività fossero deducibili; 4) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che l’Ufficio avesse in realtà applicato una procedura antielusiva senza rispettarne le garanzie, con nullità dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, seppur sintetica, fosse sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia per difetto di autosufficienza; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla deducibilità dei costi perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e comunque la CTR si era conformata al principio secondo cui l’inerenza è un giudizio qualitativo che spetta al contribuente dimostrare; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 37-bis perché la CTR aveva escluso che si trattasse di elusione, qualificando la lite come semplice contestazione dell’inerenza dei costi, e il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto dell’avviso di accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e con previsione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorrente lo invoca per censurare una motivazione ritenuta apparente; la Corte richiama il principio per cui la motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare l’adeguatezza della motivazione della sentenza di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che alcuni motivi, pur formalmente così qualificati, tendono in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata proposta in modo puntuale e autosufficiente e sia decisiva.

  • art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 109 TUIR per sostenere la deducibilità dei costi; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte precisa che il principio di inerenza non deriva da questa disposizione, che attiene piuttosto alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

  • art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte conferma la qualificazione della CTR: nel caso non si trattava di elusione ma di contestazione della deducibilità/inerenza dei costi, quindi non trovava applicazione la procedura antielusiva.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei ricorsi rigettati proposti dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non è citato espressamente nella parte dispositiva, ma il ragionamento della Corte ribadisce che la prova dell’inerenza dei costi grava sul contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibile la ratio decidendi.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente la domanda o eccezione trascurata, il relativo atto di proposizione e la sua decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il principio di inerenza dei costi è un giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività d’impresa, non dipendente da valutazioni di convenienza economica o dall’entità della spesa.
  • In tema di costi relativi a immobili, occorre verificare se il bene sia effettivamente strumentale all’impresa; in difetto di prova della specifica destinazione imprenditoriale, i relativi costi non sono deducibili.
  • La prova dell’inerenza del costo grava sul contribuente che ne pretende la deduzione, specialmente quando l’immobile può essere agevolmente destinato anche ad usi estranei all’impresa.
  • La procedura antielusiva ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973 non si applica quando l’Ufficio contesti soltanto l’indeducibilità di costi per carenza di inerenza e non ponga una fattispecie di elusione fiscale.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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