Parere n. 1103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento, previa istanza di sospensione, del decreto PG 0382871/2023 del 14 luglio 2023 emesso dal Direttore dell’Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di -OMISSIS- per il rilascio dell’alloggio n.126 sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto comunale PG 0382871/2023 del 14 luglio 2023, recante ingiunzione di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto di rilascio dell’alloggio ERP, deducendo: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione apparente o insufficiente; falsa applicazione dell’art. 23 del regolamento regionale n. 4/2017; eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 14 e 22 della legge regionale n. 91/1983. La controversia traeva origine dal decesso dell’originario assegnatario, dalla mancata presentazione di una formale istanza di subentro e dalle verifiche che avevano rilevato l’occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente e della madre senza titolo autorizzativo. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, il giudicato già formatosi e la tardività. La ricorrente aveva infatti già impugnato il medesimo decreto dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, che aveva respinto le domande con sentenza n. 10477 del 10 gennaio 2024, passata in giudicato il 10 luglio 2024.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. La controversia riguarda la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio ERP e concerne il rapporto locativo, il rilascio dell’immobile e il preteso subentro; essa appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una relazione paritetica e di posizioni di diritto soggettivo, non dell’esercizio di poteri autoritativi nella fase pubblicistica di assegnazione. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. L’inammissibilità è inoltre confermata dal giudicato formatosi sulla precedente decisione del Tribunale, che ha deciso nel merito senza declinare la giurisdizione. La riproposizione del medesimo petitum e della medesima causa petendi davanti al Consiglio di Stato viola il principio del ne bis in idem e l’efficacia del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. I motivi di merito non sono stati quindi esaminati.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione e ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia riguarda la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio ERP, nella quale la pubblica amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto locativo paritetico. Le controversie relative a cause di estinzione o risoluzione del rapporto, al rilascio dell’alloggio e al subentro spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
Giudicato sulla precedente decisione del giudice ordinario
Il medesimo decreto di rilascio era già stato impugnato davanti al Tribunale di -OMISSIS-, che aveva respinto nel merito le domande con sentenza passata in giudicato. La mancata declinatoria della giurisdizione ha determinato la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria.
Violazione del ne bis in idem
La riproposizione davanti al Consiglio di Stato dello stesso petitum e della stessa causa petendi, dopo la reiezione nel merito da parte del giudice ordinario, è preclusa dall’art. 2909 c.c. e dal principio generale del ne bis in idem. I motivi relativi alla motivazione del decreto, all’applicazione della disciplina regionale e al travisamento dei fatti non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, c.p.a.
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è utilizzabile per controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 2909 c.c.
La decisione contenuta nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, precludendo la riproposizione della medesima controversia davanti a un diverso giudice.
art. 327 c.p.c.
Il decorso del termine semestrale per l’impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale in data 10 luglio 2024.
art. 3 l. 241/1990
La censura di motivazione apparente o insufficiente è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata a causa dell’inammissibilità del ricorso.
artt. 14 e 22 l.r. n. 91/1983
Le disposizioni regionali sono state richiamate dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
art. 23 del regolamento regionale n. 4/2017
La censura di falsa applicazione della disposizione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile esclusivamente per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa; quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione si fonda sulla distinzione tra la fase pubblicistica antecedente all’assegnazione, nella quale sono esercitati poteri amministrativi e vengono in rilievo interessi legittimi, e la fase successiva all’assegnazione, nella quale il rapporto locativo ha natura paritetica e le posizioni delle parti sono di diritto soggettivo.
- Le controversie concernenti il rilascio dell’alloggio ERP, le cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locativo e il subentro nell’assegnazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano la gestione del rapporto successivo all’assegnazione.
- La decisione nel merito del giudice ordinario, senza declinatoria di giurisdizione, può determinare la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione; una volta passata in giudicato, la medesima controversia non può essere riproposta davanti al giudice amministrativo o mediante ricorso straordinario.
- La riproposizione dello stesso petitum e della stessa causa petendi dopo una precedente decisione definitiva integra violazione del principio del ne bis in idem e dell’efficacia preclusiva del giudicato prevista dall’art. 2909 c.c.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro il rilascio di un alloggio ERP
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una componente originaria del nucleo familiare assegnatario contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto con cui era stato ingiunto il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Premesse e vicenda amministrativa
L’alloggio era stato assegnato nel 1990 al padre della ricorrente, con stipula del contratto di locazione con l’IACP provinciale. Dopo il decesso dell’assegnatario, avvenuto nel 2015, la ricorrente e la madre non avevano presentato una formale istanza di subentro né aggiornato l’anagrafe dell’utenza.
Le verifiche effettuate nel 2021 e nel 2022 avevano evidenziato l’occupazione dell’alloggio in assenza di titolo autorizzativo. Dopo una prima diffida del gestore e una successiva diffida comunale, la ricorrente aveva presentato deduzioni scritte chiedendo l’annullamento della diffida e il riconoscimento del diritto al subentro. Il Comune aveva quindi adottato, il 14 luglio 2023, il decreto di rilascio impugnato.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente aveva denunciato:
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione apparente o insufficiente;
- falsa applicazione dell’art. 23 del regolamento regionale n. 4/2017;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 14 e 22 della legge regionale n. 91/1983.
Precedente giudizio davanti al giudice ordinario
Prima della proposizione del ricorso straordinario, la ricorrente aveva impugnato il medesimo decreto dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-. Il Tribunale aveva respinto le domande con sentenza n. 10477 del 10 gennaio 2024. La sentenza era passata in giudicato il 10 luglio 2024, decorso il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Il Comune e il Ministero avevano quindi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudicato già formatosi e la tardività, chiedendo l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Riparto di giurisdizione nell’edilizia residenziale pubblica
La Sezione ha richiamato il consolidato criterio secondo cui, nell’edilizia residenziale pubblica, occorre distinguere tra la fase antecedente e quella successiva all’assegnazione dell’alloggio.
La fase di prenotazione e assegnazione è caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblicistici e dalla presenza di interessi legittimi. La fase successiva all’assegnazione riguarda invece la disciplina del rapporto locativo, nel quale l’amministrazione non esercita poteri di supremazia e le posizioni delle parti hanno natura di diritto soggettivo.
La controversia in esame riguardava il rilascio dell’alloggio, il rapporto locativo e il preteso subentro dopo il decesso dell’originario assegnatario. Si collocava pertanto nella fase successiva all’assegnazione e apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.
Inammissibilità del ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Poiché la controversia apparteneva al giudice ordinario, il rimedio straordinario non era esperibile.
La Sezione ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva già deciso nel merito senza declinare la giurisdizione. Da tale decisione si era formato il giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria. La ricorrente avrebbe potuto contestare la decisione del Tribunale davanti alla Corte d’Appello, ma non poteva riproporre la stessa controversia mediante ricorso straordinario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Ne bis in idem e conclusioni
La riproposizione del medesimo petitum e della medesima causa petendi davanti al Consiglio di Stato è stata ritenuta in contrasto con il principio del ne bis in idem e con l’efficacia del giudicato prevista dall’art. 2909 c.c. Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per violazione del principio del ne bis in idem.
Le censure relative alla motivazione del decreto, alla disciplina regionale sul subentro e al travisamento dei fatti non sono state esaminate nel merito. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 170/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 171/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 giu 2026Parere n. 1091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →