Sentenza del 05/11/2019 n. 28338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA assolta sui servizi di formazione del personale, acquistati nell'ambito di attività finanziate, in tutto o in parte, mediante contributi pubblici erogati da FORMA.TEMP. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che i contributi costituissero mere erogazioni di denaro estranee all'IVA e che, di conseguenza, l'IVA sui servizi di formazione non fosse detraibile. La società ha contestato tale impostazione, sostenendo che i servizi di formazione erano utilizzati per lo svolgimento della propria attività imponibile e che la percezione di contributi pubblici non poteva, di per sé, escludere il diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla pretesa nullità della sentenza per motivazione incomprensibile, ma ha accolto il secondo motivo sulla detraibilità dell'IVA. Ha stabilito che il solo finanziamento pubblico dei servizi di formazione non è sufficiente a negare la detrazione: occorre verificare se i beni e i servizi acquistati siano stati utilizzati per effettuare operazioni imponibili o comunque operazioni che danno diritto alla detrazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata a una diversa composizione della stessa Commissione, anche per la decisione sulle spese. I motivi sulle sanzioni e sulla rilevanza di un parere dell'Agenzia delle entrate sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b)
Operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA
La Commissione tributaria regionale aveva qualificato i contributi pubblici come mere cessioni di denaro estranee all'IVA. La Cassazione ha precisato che tale qualificazione non risolve, da sola, la distinta questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi finanziati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, commi 1 e 2
L'IVA assolta sugli acquisti è detraibile quando i beni o servizi acquistati sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa per effettuare operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. La percezione di contributi pubblici non determina automaticamente l'indetraibilità.
Sesta direttiva IVA, art. 17, nn. 2 e 6
Il diritto alla detrazione costituisce principio fondamentale del sistema IVA e spetta per l'imposta relativa a beni e servizi utilizzati per operazioni imponibili. Le limitazioni alla detrazione devono essere interpretate restrittivamente.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Riconosce al soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta per beni e servizi utilizzati ai fini delle proprie operazioni imponibili.
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, art. 10, comma 2-ter, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21
L'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva, conferma la detraibilità dell'IVA sugli acquisti destinati ad attività imponibili, anche quando gli acquisti siano finanziati da contributi pubblici.
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, art. 10, comma 2-quater, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21
Prevede una forma di sanatoria per le detrazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge, quando l'IVA non sia stata considerata dall'ente erogatore come spesa ammessa al finanziamento.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12
È richiamata in relazione ai contributi pubblici concessi mediante procedure e criteri predeterminati; il richiamo non modifica il principio secondo cui la detrazione dipende dall'impiego dei beni e servizi in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Corte di giustizia UE, causa C-74/08, Parat Automotive Cabrio
Esclude che gli Stati membri possano introdurre o mantenere limitazioni al diritto di detrazione fondate sul finanziamento pubblico degli acquisti, oltre i limiti consentiti dalla disciplina IVA unionale.
Massime di principio
- La ricezione di contributi pubblici o finanziamenti a fondo perduto non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti finanziati.
- Il criterio decisivo è l'utilizzo concreto dei beni o servizi acquistati: la detrazione spetta se tali beni o servizi sono impiegati per effettuare operazioni imponibili o comunque operazioni che danno diritto alla detrazione.
- Occorre distinguere tra la qualificazione del contributo ai fini dell'IVA, che può essere un'erogazione di denaro fuori campo, e il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, che segue una valutazione autonoma.
- In caso di contestazione, il contribuente deve documentare il collegamento funzionale tra i servizi acquistati, l'attività economica esercitata e le operazioni imponibili realizzate o programmate.
- La verifica non può basarsi soltanto sull'origine pubblica delle risorse o sulla finalità pubblicistica del finanziamento; il giudice deve accertare in concreto la destinazione degli acquisti.
- Quando una norma successiva chiarisce retroattivamente il significato della disciplina, essa può essere applicata anche a periodi precedenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla stessa norma.
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