Circolare numero 53 del 20-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare indica che, in attesa di ulteriori istruzioni dei Ministeri competenti, le nuove regole dettate dalla sentenza n. 495 della Corte Costituzionale devono essere applicate sin da subito, limitatamente alle pensioni ai superstiti di futura liquidazione. Vengono ridefiniti i criteri di calcolo nei casi in cui il dante causa fosse pensionato o assicurato, precisando come considerare l'integrazione al trattamento minimo e come verificare il relativo diritto in base al reddito. La disciplina si applica solo alle prestazioni liquidate ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903/1965 e a carico di gestioni che prevedono l'integrazione al minimo, mentre le procedure automatizzate saranno aggiornate successivamente.
Applicazione della sentenza n. 495/1994 sul calcolo delle pensioni ai superstiti
Applicazione della sentenza n. 495/1994 al calcolo delle pensioni ai superstiti
La circolare disciplina l'immediata applicazione della sentenza n. 495 della Corte Costituzionale in materia di pensioni ai superstiti, nelle more delle indicazioni attese dai Ministeri competenti. L'intervento riguarda, per il momento, solo le pensioni di futura liquidazione e modifica i criteri di calcolo adottati dall'Istituto ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica esclusivamente quando la pensione ai superstiti debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 e sia posta a carico di una gestione che preveda l'integrazione al trattamento minimo. Restano quindi esclusi i casi non riconducibili a tale impianto normativo o privi di integrazione al minimo.
Criteri di calcolo della pensione ai superstiti
La circolare distingue tra il decesso di un pensionato e quello di un assicurato.
- In caso di morte di pensionato titolare di pensione integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo, ovvero cristallizzata, le aliquote di legge per la composizione del nucleo superstite si applicano alla pensione spettante al dante causa alla data del decesso, comprensiva della quota di integrazione al minimo.
- In caso di morte di assicurato che avrebbe avuto diritto a una pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo, le stesse aliquote vanno applicate alla pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell'eventuale integrazione cui avrebbe avuto diritto in presenza dei requisiti richiesti.
L'importo così determinato costituisce l'importo a calcolo della pensione ai superstiti e deve essere poi perequato alle scadenze di legge, oltre a poter essere integrato al trattamento minimo se ne ricorrono i presupposti in capo al superstite.
Verifica del trattamento minimo del dante causa
Per accertare il diritto e la misura del trattamento minimo spettante al dante causa assicurato, occorre fare riferimento al reddito conseguito nell'anno del decesso. La circolare ricorda inoltre che, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994, per le persone coniugate non legalmente ed effettivamente separate, devono essere considerati anche i redditi del coniuge.
Ne consegue che, se il decesso dell'assicurato coniugato e non separato è successivo al 31 dicembre 1993, ai fini della verifica del trattamento minimo deve essere valutato anche il reddito del coniuge per l'intero anno, con esclusione della pensione ai superstiti da liquidare.
Caso del titolare di assegno di invalidità integrato
Nel caso di morte di titolare di assegno di invalidità integrato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, i superstiti hanno diritto alla pensione alle stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato. Pertanto, anche la verifica del diritto e della misura del trattamento minimo deve essere effettuata con i criteri previsti per il decesso di un assicurato.
Elementi probatori e accertamento reddituale
La situazione reddituale del defunto può essere ricostruita sia sulla base degli elementi eventualmente già in possesso delle Sedi, sia mediante una dichiarazione del superstite relativa ai redditi personali del dante causa. La circolare attribuisce quindi rilievo anche all'autodichiarazione del superstite ai fini dell'istruttoria.
Procedure operative e aggiornamenti informatici
Le procedure automatizzate per la liquidazione delle pensioni saranno rese disponibili successivamente, aggiornate in conformità con la sentenza n. 495. Fino ad allora, le Sedi devono istruire le pratiche applicando direttamente i criteri indicati nella circolare.
Punti principali
Applicazione immediata della sentenza per le future liquidazioni
La circolare prende atto che, dopo il messaggio n. 14608 del 23 febbraio 1994, le istruzioni operative sarebbero state emanate solo dopo le indicazioni dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro. Nelle more, viene però disposto di applicare comunque la sentenza n. 495 con riferimento alle pensioni ai superstiti da liquidare dalla data della circolare, indipendentemente dalla loro decorrenza.
Nuovi criteri di calcolo della pensione ai superstiti
La sentenza impone la modifica dei criteri di calcolo previsti dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965. In caso di decesso di pensionato, le aliquote di legge vanno applicate alla pensione spettante al dante causa alla data del decesso, comprensiva della quota di integrazione al minimo, se la pensione era integrata totalmente o parzialmente, oppure cristallizzata. In caso di decesso di assicurato, le aliquote vanno applicate alla pensione che sarebbe spettata, comprensiva dell'eventuale integrazione al minimo cui avrebbe avuto diritto in presenza dei requisiti prescritti.
Effetti dell'importo così determinato
L'importo della pensione ai superstiti ottenuto con i nuovi criteri costituisce l'importo a calcolo della prestazione a tutti gli effetti. Su tale importo dovranno operare la perequazione automatica alle scadenze di legge e l'eventuale integrazione al trattamento minimo, se ne ricorrono i requisiti in capo al superstite.
Verifica del diritto al trattamento minimo del dante causa assicurato
Per stabilire il diritto e la misura del trattamento minimo spettante all'assicurato deceduto, occorre fare riferimento al reddito percepito nell'anno del decesso. Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1994, per i coniugati non legalmente ed effettivamente separati, si deve considerare anche il reddito del coniuge, oltre a quello personale. In caso di decesso successivo al 31 dicembre 1993, il reddito del coniuge va quindi valutato per l'intero anno, escludendo la pensione ai superstiti da liquidare.
Caso dell'assegno ordinario di invalidità integrato
Se il decesso riguarda un titolare di assegno di invalidità integrato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, i superstiti hanno diritto alla pensione alle stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato. Di conseguenza, l'accertamento del diritto e della misura del trattamento minimo deve seguire i criteri validi per il decesso di un assicurato.
Fonti per l'accertamento reddituale
La situazione reddituale dell'assicurato deceduto deve essere desunta sia dagli elementi già disponibili presso le Sedi sia da una dichiarazione resa dal superstite, relativa ai redditi personali del dante causa.
Ambito di applicazione della nuova disciplina
I criteri indicati trovano applicazione soltanto nei casi in cui la pensione ai superstiti sia calcolata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 e sia liquidata a carico di una gestione che preveda l'integrazione al trattamento minimo.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure automatizzate di liquidazione saranno rese disponibili con successive comunicazioni e aggiornate in conformità alla sentenza n. 495. Nel frattempo, le Sedi devono istruire le pratiche secondo i criteri contenuti nella circolare.
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