Sentenza n. 499/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la complessiva somma di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un adeguato contrasto alla pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese connesse al provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, previa verifica dell'esatta misura e decorrenza del capitale e degli interessi secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione. Ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionatamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l'esatta esecuzione del giudicato; penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e)
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni del codice civile; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: non determina autonomamente l'esistenza o l'estensione del credito, che devono essere ricavate dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione debitrice di pagare entro un termine assegnato il capitale e gli accessori dovuti, demandando all'amministrazione la verifica definitiva della misura e della decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità modesta del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla funzione coercitiva della misura.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'inadempimento dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro può essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
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