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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02200/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una persona fisica ha proposto opposizione contro un estratto di ruolo che recava a suo carico un debito da sanzione pecuniaria. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire e ha rigettato l’appello. In cassazione la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza, ma nel frattempo è sopravvenuta la disciplina introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, limitando la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella non validamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri specifici pregiudizi: partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici con verifiche ex art. 48-bis, oppure perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La Corte ha rilevato che l’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica, valutabile fino alla decisione, e che nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto né dimostrato alcuno dei pregiudizi tassativamente richiesti dalla nuova norma, né tali elementi emergevano dagli accertamenti del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto operante lo ius superveniens e, poiché non vi era giudicato interno sull’ammissibilità dell’opposizione, ha dichiarato che l’opposizione contro l’estratto di ruolo era divenuta inammissibile. Di conseguenza ha rigettato il ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali maturate nel giudizio e ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.l. n. 146/2021

    conversione in l. n. 215/2021

    ha introdotto una disciplina sopravvenuta che limita la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella non validamente notificata ai soli casi tipizzati dalla norma.

  • l. n. 215/2021

    conversione del d.l. n. 146/2021

    ha reso vigente la modifica normativa rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    stabilisce, in linea di principio, la non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in presenza dei pregiudizi specificamente indicati.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    è richiamato come uno dei casi in cui dall’iscrizione a ruolo può derivare pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato quale verifica che può determinare un pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 27 l. n. 689/1981

    è richiamato per evidenziare che la disciplina riguarda anche la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative.

  • art. 206 c.d.s.

    è richiamato per confermare l’applicabilità della disciplina anche alle sanzioni amministrative del codice della strada.

  • art. 372 c.p.c.

    è indicato come il mezzo attraverso il quale, nel giudizio di legittimità, la sopravvenienza rilevante può essere documentata.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica e può essere incisa da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione.
  • In presenza di una disciplina sopravvenuta che limita l’accesso alla tutela immediata contro l’estratto di ruolo, il giudice deve applicarla anche ai giudizi pendenti, salvo giudicato interno sulla relativa ammissibilità.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge; in mancanza, l’opposizione è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenienza normativa idonea a incidere sull’ammissibilità deve essere dedotta e provata con gli strumenti processuali consentiti, in particolare mediante deposito documentale nei limiti dell’art. 372 c.p.c., se non richiede accertamenti di fatto.
  • La nuova disciplina sulla riscossione mediante ruolo si applica anche alle entrate pubbliche extratributarie e alle sanzioni amministrative.
  • Quando la sopravvenienza normativa determina l’inammissibilità dell’azione proposta, il ricorso per cassazione diretto contro la decisione che abbia applicato tale disciplina deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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