Cassazione Civile, Ordinanza n. 37183/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, poi assoggettata a fallimento, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 con contestazione di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata dall'Ufficio la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa prevista per la notifica ex art. 140 c.p.c., con conseguente decorrenza del termine di impugnazione solo dal ritiro dell'atto in giacenza. In appello la CTR aveva invece accolto l'eccezione di tardività del ricorso originario, proposta dall'Agenzia. In Cassazione la curatela deduceva, con un unico motivo, la violazione della disciplina sulla notificazione, sostenendo: (i) che ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. fosse necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, o del suo duplicato, e che in mancanza non vi fosse certezza della conoscibilità legale dell'atto; (ii) che la notifica fosse comunque viziata per violazione dell'art. 145 c.p.c., perché non eseguita correttamente nei confronti della società e del legale rappresentante; (iii) che la CTR non avesse salvaguardato il diritto di difesa, poiché la conoscenza effettiva dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta solo il 28 ottobre 2013, rendendo tempestivo il ricorso di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura relativa alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, osservando che il ricorrente non ne aveva trascritto il contenuto né lo aveva allegato al ricorso. Nel merito ha ribadito che l'avviso di ricevimento integra la relata di notifica e, avendo natura di atto pubblico, fa fede dell'attestazione dell'agente notificatore circa la spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile per novità la doglianza ex art. 145 c.p.c., non risultando esaminata nei gradi di merito e non essendo stata adeguatamente dimostrata la sua deduzione precedente. Infine ha ritenuto infondato il rilievo sul diritto di difesa, affermando che la notifica dell'avviso di accertamento eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, è idonea a perfezionarsi e a far decorrere il termine per impugnare anche se non vi è certezza della conoscenza effettiva dell'atto, essendo sufficiente la conoscibilità legale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura di legittimità è stata articolata come violazione e falsa applicazione di legge.
L. n. 890 del 1982, art. 8
Richiamata nel motivo di ricorso in combinato disposto con la disciplina della notificazione.
art. 140 c.p.c.
La notifica eseguita con questa modalità si perfeziona con le formalità previste e produce conoscibilità legale dell'atto; l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa fa fede della relativa spedizione.
art. 145 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta nuova perché non trattata dalla sentenza impugnata e non adeguatamente devoluta nei gradi di merito.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, comma 5, e 17
Richiamati quale disciplina del processo tributario e dei termini di impugnazione.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Le notificazioni degli avvisi di accertamento seguono le modalità previste per gli atti processuali civili, comprese quelle dell'art. 140 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è parte integrante della relata di notifica e, avendo natura di atto pubblico, fa piena prova dell'attività attestata dall'agente notificatore.
- La notifica dell'avviso di accertamento tributario, eseguita secondo le forme previste per gli atti processuali civili, non richiede la prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, essendo sufficiente la sua conoscibilità legale.
- Una censura di violazione di norma processuale è inammissibile per novità se la questione non risulta trattata nella decisione impugnata e il ricorrente non dimostra che sia stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che si fonda su un documento processuale deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendone il contenuto o allegandolo quando necessario a verificare la doglianza.
- La notificazione validamente eseguita fa decorrere il termine di impugnazione dell'atto tributario anche se il destinatario non ne abbia avuto immediata conoscenza materiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →