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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22455/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, insieme a quello di una società in nome collettivo, pronunciata dal tribunale su istanza di una società creditrice e confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, ma la Corte di cassazione lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica del ricorso, eseguita via PEC alle ore 23:44 dell'ultimo giorno utile, si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, in applicazione dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 16-septies d.l. 179/2012. Con il successivo ricorso per revocazione, il ricorrente ha dedotto un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte indicata, avrebbe eliminato retroattivamente la norma applicata e reso erronea la declaratoria di inammissibilità del precedente ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non fosse configurabile l'errore revocatorio dedotto. Il ricorrente non aveva allegato un'erronea percezione di fatti rilevanti, ma solo l'asserita incidenza della successiva declaratoria di incostituzionalità sulla norma processuale applicata nella precedente ordinanza. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte costituzionale produce effetti ex tunc, ma non travolge i rapporti esauriti, né incide su un giudicato formatosi sulla questione processuale. Poiché l'ordinanza revocanda aveva fatto applicazione di una norma allora vigente e la decisione era coperta da giudicato, la successiva pronuncia costituzionale non integra vizio revocatorio. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; di conseguenza sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi rescissori. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede un'erronea percezione di fatti rilevanti, non la sola denuncia di un mutamento del quadro normativo per effetto di una successiva declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 147 c.p.c.

    La norma è stata richiamata come disciplina del perfezionamento della notificazione, applicata dalla precedente ordinanza poi impugnata per revocazione.

  • art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012

    La Corte richiama la disposizione come quella applicata nell'ordinanza precedente e precisa che la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale non determina, di per sé, errore revocatorio.

  • art. 45-bis, comma 2, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in L. n. 114 del 2014

    È richiamato come fonte di inserimento dell'art. 16-septies nel testo normativo.

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale elimina la norma dall'ordinamento e ne impedisce l'applicazione ai rapporti non esauriti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • art. 30 L. n. 87 del 1953

    È richiamato in coordinamento con l'art. 136 Cost. per affermare gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 25 Cost.

    È indicato come eccezione relativa alla materia penale rispetto agli effetti ex tunc della declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di fatto risultante dagli atti, consistente nella falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, e non può essere integrato dalla sola deduzione dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma applicata.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma ha efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti, ma non incide sui rapporti esauriti né sulle decisioni ormai coperte da giudicato.
  • Una pronuncia processuale fondata su una norma allora vigente e non più sindacabile per giudicato non diventa revocabile per il solo fatto che la norma sia stata successivamente espunta dall'ordinamento dalla Corte costituzionale.
  • Quando il ricorso per revocazione è inammissibile, restano inammissibili anche i motivi rescissori proposti in via consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialeOnere della prova

Testo integrale

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