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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30939/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per D'Albenzio (direzione) e Amato (partecipazione) a un'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) e per vari episodi di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90). I ricorrenti chiedevano la retrodatazione della decorrenza della seconda misura alla data del 4 maggio 2020 ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. (cd. contestazione a catena), sostenendo che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti relativi alla prima ordinanza e pertanto la durata della custodia della seconda misura doveva decorrere dalla esecuzione della prima. La difesa ha denunciato vizi di motivazione e violazione degli artt. 297, comma 3, e 303, comma 4, c.p.p., richiamando atti investigativi (informativa 23/09/2019) e la circostanza che le indagini fossero seguite dallo stesso ufficio e dallo stesso sostituto.

La decisione

Ricorsi dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse già fornito adeguata e analitica risposta alle censure: non sussisteva connessione qualificata tra i procedimenti e, soprattutto, al momento dell'emissione della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti gli elementi idonei e sufficienti per l'adozione della seconda misura, atteso che la comunicazione di notizia di reato rilevante per la seconda richiesta era stata depositata il 12/10/2020, quindi dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio relativa alla prima ordinanza (25/06/2020). La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul regime della retrodatazione nella 'contestazione a catena' e ha precisato i criteri di valutazione della 'desumibilità' (occorre un complesso di indizi qualitativamente idonei, non bastano mere attività di decodificazione successiva). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ciascuno, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposta la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990

    art. 74, commi 1, 2 e 3; art. 73, commi 1 e 6

    Le norme sostanziali relative a traffico e spaccio di stupefacenti sono il fondamento delle contestazioni; non trattate in senso sostanziale, ma come riferimenti alle condotte per le quali sono state disposte le misure cautelari

  • Codice di procedura penale

    art. 297, comma 3; art. 303, comma 4

    Art. 297(3) disciplina la "contestazione a catena" e la possibilità di retrodatazione della decorrenza della custodia; art. 303(4) fissa la disciplina dei termini massimi di custodia. La Corte interpreta che la retrodatazione è ammessa solo se al tempo della prima ordinanza gli elementi della seconda erano già desumibili in modo qualitativamente idoneo e se la separazione dei procedimenti è dovuta a scelta del pubblico ministero

  • Giurisprudenza e principi costituzionali richiamati

    Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato); Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005; Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi)

    Confermano che la retrodatazione mira a sanzionare scelte indebite di separazione dei procedimenti e precisano che la desumibilità si basa su elementi qualitativamente idonei già presenti negli atti, non sulla successiva attività di elaborazione investigativa

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia (contestazione a catena) è ammessa solo se la seconda misura è fondata su elementi che, al momento della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti in modo qualitativamente idoneo a giustificare la misura
  • Occorre distinguere tra mera acquisizione di notizie o indizi e la presenza di un complesso di indizi sufficienti: la semplice menzione di un coinvolgimento non equivale a elementi idonei per un provvedimento cautelare associativo
  • La retrodatazione può operare solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità e la separazione è imputabile a una scelta del pubblico ministero; in assenza di ciò, non trova applicazione il rimedio della retrodatazione
  • La data di deposito di informative e atti formali (es. comunicazioni di notizia di reato, richieste di rinvio a giudizio) è cruciale per valutare la desumibilità: atti depositati successivamente non possono retroagire a giustificare la retrodatazione della decorrenza
  • La richiesta del giudice di 'aggiornare' una posizione non prova di per sé che gli elementi delle successive contestazioni fossero già noti al momento della prima richiesta; serve indicazione puntuale dei singoli elementi probatori che giustificavano già la misura

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