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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione n. 283 del 17.3.2026 del Comune di Nardo - Area Funzionale 6 Sportello Unico attività produttive - Servizio attività produttive - Agricoltura - Catasto, notificata in data 24.3.26, con la quale il Comune ha concluso negativamente, disponendo il divieto di esercizio dell’attività, la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l’installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile - Pratica SUAP id. 05312040750-31102025-1448, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la realizzazione di una CER, avente potenza pari a 865,00 Kwp;

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della PAS e divieto di esercizio per un impianto fotovoltaico a terra di 865 kWp

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha concluso negativamente la procedura abilitativa semplificata relativa a un impianto fotovoltaico ubicato in area ritenuta idonea e destinato a una comunità energetica rinnovabile. Ha dedotto la violazione dell’art. 8 del d.lgs. 190/2024, sostenendo che il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della PAS avesse determinato il perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio-assenso e che il Comune non potesse successivamente incidere in peius sulla posizione acquisita mediante un semplice provvedimento di diniego. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione, l’assenza di una norma impeditiva vigente e l’illegittimità del richiamo a una pianificazione urbanistica solo in corso di formazione, nonché l’assenza di margini discrezionali comunali una volta riconosciuta l’idoneità dell’area. La PAS era stata presentata il 31 ottobre 2025; il preavviso di rigetto era stato comunicato il 18 dicembre 2025 e il provvedimento conclusivo era stato adottato il 17 marzo 2026.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. 190/2024 era decorso senza la comunicazione di un espresso diniego; si era quindi perfezionato il titolo abilitativo senza prescrizioni. In tale situazione il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto esercitando i poteri di autotutela previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nel termine e secondo le forme stabilite dall’art. 8, comma 10, del d.lgs. 190/2024. La determinazione impugnata, invece, aveva inibito l’attività senza essere strutturata come annullamento d’ufficio e senza comparare l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo con gli interessi dei destinatari e le posizioni giuridiche ormai consolidate. Il mero ripristino della legalità urbanistica, fondato sull’incoerenza dell’intervento con la zona agricola e sulle linee programmatiche del PRG in corso di adozione, non era sufficiente a giustificare l’autotutela. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024

    Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni …

    Il mancato diniego espresso entro trenta giorni dalla presentazione della PAS determina il perfezionamento del titolo abilitativo senza prescrizioni.

  • art. 8, comma 10, d.lgs. 190/2024

    In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo

    Dopo il perfezionamento tacito del titolo, il Comune può intervenire soltanto mediante l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi e nel rispetto dei relativi presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

    L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.

  • art. 31 d.lgs. 199/2021

    È richiamato quale fondamento della comunità energetica rinnovabile alla cui costituzione è destinato l’impianto.

Massime di principio

  • Il decorso del termine di trenta giorni previsto per la PAS dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. 190/2024 determina il perfezionamento del titolo abilitativo tacito senza prescrizioni, se nel termine non è comunicato un espresso diniego nei casi previsti dalla legge.
  • Dopo il perfezionamento del titolo abilitativo tacito, il Comune non può vietare direttamente l’esercizio dell’attività con un ordinario provvedimento di diniego, ma deve esercitare i poteri di autotutela previsti dall’art. 8, comma 10, del d.lgs. 190/2024 e dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L’incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, se non accertata e fatta valere nel termine previsto per la PAS, non impedisce la formazione del titolo abilitativo tacito; può rilevare successivamente solo nell’ambito di un legittimo procedimento di autotutela.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo tacito non può essere motivato dal solo ripristino della legalità violata: occorrono un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e una motivata comparazione con gli interessi dei destinatari e con le posizioni giuridiche consolidate.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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