Cassazione Civile, Ordinanza n. 32434/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico ha agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e del corrispondente inquadramento, deducendo di avere svolto compiti con autonomia, responsabilità del risultato, discrezionalità operativa, potere di direzione e controllo del personale e capacità di programmazione in piena autonomia. La controversia ruotava sulla comparazione tra le declaratorie contrattuali del CCNL di comparto 1998-2001 e le mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non avesse svolto correttamente il giudizio trifasico e, con il secondo motivo, deduceva vizi motivazionali e omesso esame di documenti (ordini di servizio), ma in modo ritenuto generico e non decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente svolto il confronto tra declaratorie contrattuali e mansioni, escludendo che le attività provate integrassero i tratti qualificanti della qualifica superiore, in particolare la direzione/coordinamento mediante emanazione di direttive e istruzioni per obiettivi specifici. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito e che, quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., erano formulate in modo generico o comunque prive di decisività, specie con riguardo al documento del 2014, estraneo al periodo oggetto di domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Richiamato come norma sulla corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento; la Corte non nega l'astratta applicabilità, ma ritiene insussistente in fatto il presupposto per l'attribuzione della qualifica superiore.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato quale disciplina del pubblico impiego sull'adibizione a mansioni superiori; la Corte ne conferma l'applicazione in via di principio, ma reputa non dimostrati i requisiti richiesti.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è respinto perché le doglianze erano generiche e non riconducibili, nel vigore della norma, a una valida censura di insufficienza/contraddittorietà della motivazione, nonché prive di decisività.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la mancata applicazione della qualifica superiore deve misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con il confronto tra declaratorie contrattuali e mansioni concretamente svolte; una critica meramente assertiva o riproduttiva delle proprie tesi è inammissibile.
- Il giudizio sulla sussistenza di mansioni superiori richiede l'accertamento dei tratti qualificanti previsti dalla declaratoria della qualifica invocata; non basta allegare autonomia o responsabilità in astratto, occorrendo dimostrare gli specifici elementi caratterizzanti richiesti dal contratto collettivo.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto la forma di doglianza sulla motivazione: le censure che mirano sostanzialmente a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio sono estranee alla funzione del giudizio di legittimità.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la deduzione di un fatto decisivo omesso o mal valutato in modo specifico; richiami generici a documenti o testimonianze, senza indicarne contenuto e decisività, non sono idonei a fondare il motivo.
- Ai fini della decisività dell'omesso esame di un documento, il ricorrente deve spiegare in modo chiaro perché quel documento avrebbe potuto incidere sull'esito della controversia e deve inoltre collocarlo rispetto al periodo e all'oggetto della domanda proposta.
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