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Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego prefettizio del 30 gennaio 2026 dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della contestuale licenza di porto d’armi per difesa personale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 30 gennaio 2026, sostenendo che non avesse dato seguito al riesame disposto in sede cautelare dal Consiglio di Stato nell’ambito del precedente giudizio relativo al diniego del 23 febbraio 2024, fondato sulla presenza di una denuncia-querela per minacce. In precedenza, il TAR aveva respinto il ricorso contro quel diniego e il Consiglio di Stato aveva ordinato alla Prefettura di riesaminare la vicenda; il ricorrente ha quindi dedotto che il nuovo provvedimento non avesse tenuto conto di tale ordinanza. Nel corso del presente giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la precedente sentenza del TAR.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la censura relativa al mancato rispetto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse, conseguente alla sopravvenuta sentenza di rigetto dell’appello nel precedente giudizio, e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il Collegio debba prendere atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente che concerne il venir meno dell’interesse al ricorso e preclude la decisione nel merito della controversia, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;

    La dichiarazione del venir meno dell’interesse alla decisione, quando sopravvenuta nel corso del giudizio, preclude l’esame del merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione, il giudice ne prende atto e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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