Sentenza n. 1136/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza della sentenza n. 17816/2024 emessa l'11 novembre e pubblicata il successivo22 novembre 2024, nell'ambito del procedimento avente n. R.G. 35185/2024, in forza della quale il Tribunale di Roma disponeva che l'Ambasciata d'Italia in Pakistan provvedesse a rilasciare il visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente, -OMISSIS-, e condannava il resistente MAECI al pagamento delle spese di lite pari a € 1.670,95, oltre accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva ordinato il rilascio di un visto d'ingresso per motivi familiari e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. chiedendo l'ottemperanza alla sentenza n. 17816/2024 del Tribunale civile di Roma. La pronuncia civile aveva ordinato all'Ambasciata d'Italia in Pakistan di rilasciare alla moglie del ricorrente il visto d'ingresso per motivi familiari e aveva condannato il MAECI al pagamento di € 1.670,95, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite. Nelle more del giudizio il MAECI ha rilasciato, seppure tardivamente, il visto, ma non ha corrisposto le spese di lite liquidate nella sentenza. L'amministrazione non ha contestato tale inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato l'esecuzione solo parziale della sentenza civile: il rilascio tardivo del visto ha soddisfatto la relativa obbligazione, mentre permaneva l'inadempimento quanto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi ordinato al MAECI di dare integrale esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento al ricorrente di € 1.670,95, oltre accessori e interessi dovuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di persistente condotta elusiva, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto in carica presso il MAECI, con il compito di adottare gli adempimenti necessari all'immediato pagamento. Il MAECI è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento del ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del giudice civile e dell'ordine di integrale esecuzione impartito dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è configurabile un'esecuzione solo parziale del giudicato quando l'amministrazione abbia adempiuto a una delle obbligazioni imposte dalla pronuncia, ma non abbia eseguito le ulteriori statuizioni, comprese quelle relative al pagamento delle spese di lite.
- Quando il giudicato impone il pagamento di una somma determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di corrisponderla, comprensiva degli accessori e degli interessi dovuti, entro un termine stabilito nella pronuncia.
- In presenza di persistente condotta elusiva dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di adottare gli adempimenti necessari all'esecuzione immediata del giudicato.
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