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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1137

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1137 della Commissione, del 10 giugno 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Cechia e Slovenia in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario dell’Unione a favore degli agricoltori colpiti da gravi eventi climatici in Cechia e Slovenia. Sono stanziati 7,4 milioni di euro per la Cechia e 2,9 milioni di euro per la Slovenia, con possibilità di cofinanziamento nazionale aggiuntivo fino al 200% degli importi assegnati. La misura deve essere attuata con criteri oggettivi e non discriminatori, evitando distorsioni del mercato e sovracompensazioni. Sono previsti obblighi di comunicazione alla Commissione entro il 31 agosto 2025 e entro il 30 giugno 2026, oltre alla scadenza del 31 dicembre 2025 per l’ammissibilità dei pagamenti UE.

Sostegno finanziario di emergenza dell’Unione per gli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Cechia e Slovenia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alla Cechia e alla Slovenia e riguarda i settori agricoli colpiti da eventi climatici eccezionali e calamità naturali indicati nei considerando. Il sostegno è destinato agli agricoltori delle regioni interessate e alle perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende nei settori e nelle produzioni danneggiati. Sono esclusi i casi non collegati a tali eventi specifici e, per la finanziabilità UE, i pagamenti effettuati oltre il 31 dicembre 2025 non sono ammissibili. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma produce effetti operativi soltanto per i due Stati beneficiari.

Sostegno finanziario di emergenza per Cechia e Slovenia

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione per fronteggiare gli effetti di eventi climatici avversi e calamità naturali che hanno colpito l’agricoltura in Cechia e Slovenia. La Commissione qualifica la situazione come "problema specifico" ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo non adeguatamente utilizzabili, in via immediata, gli strumenti di cui agli articoli 219 e 220 del medesimo regolamento.

Contesto e motivazione della misura

I considerando descrivono, per la Cechia, piogge torrenziali, forti venti e successive inondazioni nel settembre 2024, con impatti sulla produzione di seminativi e sul settore ortofrutticolo. Per la Slovenia, viene richiamata una forte anomalia climatica nella seconda metà di aprile 2024, con temperature insolitamente elevate seguite da un’ondata di freddo, incidente su determinati prodotti ortofrutticoli e sul settore vitivinicolo. La Commissione evidenzia che l’intensità degli eventi è stata eccezionale e ha compromesso la redditività economica delle aziende agricole nelle aree colpite.

Importi assegnati e destinatari finali

L’articolo 1 assegna un aiuto dell’Unione pari a 7 400 000 EUR alla Cechia e 2 900 000 EUR alla Slovenia. Le somme devono essere impiegate per misure dirette a compensare gli agricoltori maggiormente colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende agricole, nei settori e nelle produzioni danneggiati.

Le misure nazionali di attuazione devono rispettare i seguenti criteri:

  • devono essere fondate su criteri oggettivi e non discriminatori;
  • devono tenere conto delle perdite economiche effettivamente subite;
  • non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza;
  • se l’aiuto non è erogato direttamente agli agricoltori, il vantaggio economico deve essere trasferito integralmente ai beneficiari finali.

Ammissibilità della spesa, termine finale e tasso di cambio

Le spese sono finanziabili dall’Unione solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 31 dicembre 2025. Tale data è quindi decisiva per l’ammissibilità della spesa nel quadro della misura eccezionale.

Per la Cechia, che non ha adottato l’euro, il regolamento stabilisce che, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento. È inoltre chiarito che, poiché non sono ammissibili in alcun caso pagamenti oltre il 31 dicembre 2025, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 relativo alla riduzione proporzionale dei pagamenti mensili tardivi.

Cumulo con altri aiuti e sostegno nazionale supplementare

La misura può essere cumulata con altri interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, Cechia e Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE assegnati, a condizione che:

  • il sostegno sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori;
  • non si producano distorsioni del mercato o della concorrenza;
  • non si verifichino sovracompensazioni;
  • il sostegno nazionale sia versato entro il 31 marzo 2026.

I due Stati membri devono anche considerare altri aiuti nazionali, dell’Unione o privati già concessi per coprire le medesime perdite economiche, così da evitare duplicazioni e sovracompensazioni.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

Il regolamento impone un articolato obbligo informativo verso la Commissione.

Entro il 31 agosto 2025, Cechia e Slovenia devono trasmettere:

  • una descrizione delle misure da adottare;
  • i criteri di determinazione dei metodi di concessione, degli importi e della distribuzione degli aiuti;
  • l’effetto atteso delle misure nel compensare gli agricoltori;
  • le azioni di verifica dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo;
  • le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
  • la previsione dei pagamenti mensili fino al 31 dicembre 2025;
  • il livello del sostegno supplementare nazionale;
  • le azioni di controllo dell’ammissibilità degli agricoltori e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Entro il 30 giugno 2026, i due Stati membri devono poi notificare:

  • gli importi totali effettivamente pagati per ciascuna misura;
  • la distinzione, se del caso, tra aiuto dell’Unione e sostegno nazionale;
  • il numero e il tipo di beneficiari;
  • la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da consentire una rapida attuazione e una tempestiva erogazione degli aiuti agli agricoltori colpiti. Il testo è adottato dalla Commissione il 10 giugno 2025 e pubblicato nella GU L dell’11 giugno 2025.

Disposizioni principali

Finalità e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualificando la situazione come problema specifico non risolvibile prontamente tramite gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento. La misura è giustificata dagli ingenti danni e dalle perdite di reddito subiti dagli agricoltori in Cechia e Slovenia a seguito di eventi climatici eccezionali e calamità naturali.

Importi del sostegno dell’Unione

Sono messi a disposizione 7 400 000 EUR per la Cechia e 2 900 000 EUR per la Slovenia, da destinare a un sostegno eccezionale agli agricoltori. La ripartizione tiene conto del peso dei due Stati membri nel settore agricolo dell’Unione e dell’impatto degli eventi avversi.

Modalità di impiego e criteri di assegnazione

Gli importi devono essere utilizzati per misure di compensazione degli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende. Le misure devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori, considerare le perdite economiche effettive e non provocare distorsioni del mercato o della concorrenza. Se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico deve essere integralmente trasferito a loro.

Ammissibilità della spesa e termine di pagamento

Le spese sostenute dai due Stati membri sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il regolamento precisa che la data di entrata in vigore costituisce il fatto generatore del tasso di cambio per l’importo destinato alla Cechia ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Cumulo con altri strumenti e sostegno nazionale aggiuntivo

La misura può essere cumulata con altri sostegni finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Cechia e Slovenia possono inoltre concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi assegnati, purché sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza distorsioni del mercato, della concorrenza o sovracompensazioni. Il sostegno nazionale supplementare deve essere versato al massimo entro il 31 marzo 2026.

Prevenzione della sovracompensazione

Nell’erogare l’aiuto, Cechia e Slovenia devono tenere conto di eventuali altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione e di regimi privati che coprano le perdite economiche in questione, al fine di evitare sovracompensazioni.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro il 31 agosto 2025, Cechia e Slovenia devono comunicare una descrizione delle misure, i criteri di concessione e ripartizione dell’aiuto, l’effetto previsto, le azioni di verifica, le misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, la previsione dei pagamenti mensili fino al 31 dicembre 2025, il livello di sostegno nazionale supplementare e le azioni di controllo dell’ammissibilità e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 30 giugno 2026 devono notificare gli importi totali versati, distinguendo se del caso tra aiuto UE e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti finanziarigestione delle crisipolitica agricola comune

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