Regolamento (UE) 2025/1136
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 della Commissione, del 10 giugno 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Afyon Pastırması (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive "Afyon Pastırması" come indicazione geografica protetta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’adozione si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, che ha sostituito il precedente regime delle indicazioni geografiche e ha previsto la gestione delle domande pendenti. Poiché non è stata presentata alcuna opposizione, la Commissione ha proceduto alla registrazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Afyon Pastırması" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, dell’IGP "Afyon Pastırması". Riguarda l’Unione europea e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri; l’indicazione oggetto di iscrizione è collegata a una domanda presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange), in Turchia. Il testo disciplina esclusivamente l’iscrizione della denominazione e l’entrata in vigore dell’atto, senza dettare ulteriori regole sostanziali di produzione o commercializzazione.
Iscrizione dell’IGP "Afyon Pastırması"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 della Commissione iscrive la denominazione "Afyon Pastırması" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nel nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.
Contesto normativo e motivazione dell’iscrizione
La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange), in Turchia, ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del precedente regime del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile alle domande pendenti per effetto delle disposizioni transitorie del nuovo regolamento.
Assenza di opposizioni
Il provvedimento evidenzia che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini e secondo la procedura dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, reso applicabile alla domanda dall’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In mancanza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione.
Effetti dell’atto
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’IGP "Afyon Pastırması" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per i professionisti, il contenuto rilevante dell’atto è l’avvenuta protezione unionale della denominazione "Afyon Pastırması" come IGP. Ciò implica che l’uso della denominazione è riservato ai prodotti conformi al relativo disciplinare e alle regole del sistema UE sulle indicazioni geografiche, con conseguente tutela contro usi non autorizzati nell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Afyon Pastırması"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Afyon Pastırması" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e gestione della domanda pendente
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Il considerando richiama che la domanda era stata presentata e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.
Assenza di opposizioni
La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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