Regolamento (UE) 2025/1145
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1145 della Commissione, del 10 giugno 2025, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Germania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un intervento eccezionale dell’Unione per cofinanziare, al 60 %, le spese sostenute dalla Germania per sostenere il mercato del latte e delle carni suine colpito dal focolaio di afta epizootica del 10 gennaio 2025. Definisce condizioni di ammissibilità, limiti massimi di finanziamento, regole anti-sovracompensazione e controlli amministrativi e in loco. Il sostegno è circoscritto alle produzioni interessate nelle zone regolamentate e deve essere corrisposto ai beneficiari entro il 30 novembre 2025.
Misure eccezionali di sostegno finanziario dell’Unione per il mercato del latte e delle carni suine in Germania a seguito di un focolaio di afta epizootica del 10 gennaio 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Germania e, in particolare, alle aziende di allevamento di bovini e suini ubicate nelle zone regolamentate (zone di protezione e sorveglianza) istituite in relazione al focolaio di afta epizootica nel Brandeburgo. Riguarda le perdite di latte crudo non consegnato e le perdite connesse al prolungamento dell’allevamento e dell’ingrasso dei suini, limitatamente al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria previste dalla normativa dell’Unione e tedesca richiamata in allegato. Sono escluse le perdite già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi finanziari dell’Unione, in particolare quelli concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/690, e non sono ammissibili spese pagate dopo il 30 novembre 2025.
Misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Germania
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno del mercato a favore della Germania, adottata in risposta al focolaio di afta epizootica notificato il 10 gennaio 2025 nel Brandeburgo. La Commissione richiama il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e motiva l’intervento con le gravi perturbazioni subite dagli operatori del settore lattiero-caseario e suinicolo nelle zone soggette a restrizioni.
Contesto fattuale e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che la Germania ha adottato tempestivamente misure veterinarie e di polizia sanitaria ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, oltre a istituire zone di protezione e sorveglianza tramite le decisioni di esecuzione (UE) 2025/87, 2025/186 e 2025/323. Nel Brandeburgo è stato anche imposto un divieto generale di circolazione di bovini, suini, ovini, caprini e camelidi dal 10 al 17 gennaio 2025. Tali misure hanno causato perdite di reddito non coperte dal programma di cui al regolamento (UE) 2021/690, perdita di latte crudo non consegnato e perdita di valore dei suini da ingrasso non macellati al normale peso commerciale.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda esclusivamente la Germania e, sul piano materiale, due comparti: latte crudo e carni suine. L’ammissibilità è circoscritta alle aziende di allevamento di bovini e suini ubicate nelle zone regolamentate e colpite dalle misure di contenimento del focolaio. Il sostegno copre solo le perdite maturate nel periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato, e solo se i beneficiari non hanno già ottenuto indennizzi da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi dell’Unione.
Regime finanziario e limiti quantitativi
L’Unione partecipa al finanziamento nella misura del 60 % delle spese sostenute dalla Germania. Il massimale complessivo è fissato in 4 769 278 EUR, ripartito tra:
- fino a 1 574 640 kg di latte crudo non consegnato (codice NC 0401 20 99);
- fino a 120 000 suini (codice NC 0103 92 19) per le perdite legate al prolungamento dell’allevamento e dell’ingrasso.
Il regolamento ammette un margine di flessibilità: se i quantitativi effettivi superano i massimali stimati per singola voce, gli importi possono essere adeguati, purché le rettifiche complessive restino sotto il 20 % dell’importo massimo cofinanziabile.
Condizioni di ammissibilità e termine di pagamento
Le spese sono finanziabili solo se:
- riguardano il periodo di applicazione delle misure contenute nella normativa UE e tedesca richiamata in allegato;
- si riferiscono a aziende situate nelle zone regolamentate;
- sono state pagate ai beneficiari entro il 30 novembre 2025;
- non riguardano animali o prodotti già indennizzati con altri strumenti pubblici o assicurativi.
La norma è molto rigorosa sul profilo temporale: qualunque spesa sostenuta dopo il 30 novembre 2025 è esclusa dal finanziamento UE, indipendentemente dalla sua natura o dal fatto che rappresenti solo una quota della misura complessiva. Il considerando 15 chiarisce inoltre che non si applica la riduzione proporzionale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Controlli, pagamenti e recupero
La Germania deve effettuare controlli amministrativi e in loco secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare deve verificare:
- l’ammissibilità del richiedente;
- per ciascun beneficiario, l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
- l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.
I pagamenti possono essere effettuati dopo la conclusione dei controlli amministrativi, senza attendere la fine dei controlli in loco, purché questi ultimi siano completati entro sei mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere recuperati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’effetto pratico è quello di consentire un’immediata attivazione del sostegno eccezionale da parte della Germania nel quadro della riserva agricola e della gestione delle crisi di mercato.
Disposizioni principali
Co-finanziamento UE al 60 %
L’Unione partecipa nella misura del 60 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Germania per sostenere il mercato del latte e delle carni suine gravemente colpito dal focolaio di afta epizootica notificato il 10 gennaio 2025 (articolo 1).
Condizioni di ammissibilità delle spese
Sono ammissibili solo le spese riferite al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, alle aziende situate nelle zone regolamentate, ai pagamenti effettuati ai beneficiari entro il 30 novembre 2025 e alle perdite non già indennizzate da aiuti di Stato, assicurazioni o altri fondi UE, incluso il programma di cui al regolamento (UE) 2021/690 (articolo 2).
Esclusione delle spese successive al 30 novembre 2025
Nessuna spesa sostenuta dalla Germania dopo il 30 novembre 2025 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, a prescindere dalla quota di spesa considerata (articolo 2, paragrafo 2).
Importo massimo e ripartizione per misura
La partecipazione finanziaria massima dell’Unione è fissata in 4 769 278 EUR. Il plafond è ripartito tra: fino a 1 574 640 kg di latte crudo non consegnato (codice NC 0401 20 99) e fino a 120 000 suini (codice NC 0103 92 19) per le perdite connesse al prolungamento dell’allevamento e dell’ingrasso (articolo 3, paragrafo 1).
Flessibilità entro il limite del 20 %
Se i quantitativi effettivamente ammissibili eccedono i massimali indicati, gli importi possono essere adeguati per voce e superare il massimale della singola voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 20 % dell’importo massimo complessivo cofinanziabile dall’Unione (articolo 3, paragrafo 2).
Controlli e verifiche da parte della Germania
La Germania deve effettuare controlli amministrativi e in loco conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. Deve verificare l’ammissibilità dei richiedenti, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione e l’assenza di altri finanziamenti compensativi. I pagamenti possono essere effettuati dopo il completamento dei controlli amministrativi, anche prima della chiusura dei controlli in loco, che devono comunque concludersi entro sei mesi dai pagamenti (articolo 4).
Recupero e sanzioni
Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 (articolo 4).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 5).
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