Regolamento (UE) 2025/1184
Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione, del 10 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la lista UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT sulla base delle valutazioni del GAFI e delle informazioni recenti disponibili. Inserisce Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela, e rimuove Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda. La modifica opera tramite sostituzione della tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), con aggiunta di 10 giurisdizioni e depennamento di 8 giurisdizioni.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e agli operatori destinatari della disciplina UE in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in quanto modifica l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio contenuto nel regolamento delegato (UE) 2016/1675, adottato in attuazione dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. L’effetto è rilevante per le relazioni e operazioni con controparti, clienti o soggetti stabiliti nei paesi elencati, con incidenza sull’adeguata verifica rafforzata e sugli obblighi di controllo previsti dalla normativa AML/CFT. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2025/1184 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiornare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’intervento si fonda sull’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 e tiene conto delle più recenti valutazioni del GAFI e delle giurisdizioni da esso sottoposte a monitoraggio rafforzato.
Finalità e quadro normativo di riferimento
La Commissione ribadisce che l’Unione deve proteggere l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario e del mercato interno dalle minacce AML/CFT provenienti da paesi terzi con carenze strategiche. In questo contesto, l’elenco UE dei paesi ad alto rischio è uno strumento di prevenzione che riflette l’evoluzione delle valutazioni internazionali e delle misure correttive assunte dalle singole giurisdizioni.
Criteri di aggiornamento dell’elenco
La Commissione dichiara di aver considerato le informazioni recenti disponibili, in particolare:
- le dichiarazioni pubbliche del GAFI;
- l’elenco del GAFI delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato;
- i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI.
Il regolamento richiama anche il contesto di forte integrazione del sistema finanziario internazionale e l’esistenza di operazioni transfrontaliere di rilievo, evidenziando che una minaccia AML/CFT in una giurisdizione esterna può riflettersi sul sistema finanziario dell’Unione.
Nuove giurisdizioni inserite nell’elenco
Sono aggiunti all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 i seguenti paesi terzi ad alto rischio:
- Algeria;
- Angola;
- Costa d’Avorio;
- Kenya;
- Laos;
- Libano;
- Monaco;
- Namibia;
- Nepal;
- Venezuela.
Per ciascuna di queste giurisdizioni il regolamento richiama un impegno politico ad alto livello assunto con il GAFI e, a seconda dei casi, con i corrispondenti gruppi regionali stile GAFI (MENAFATF, ESAAMLG, GIABA, APG, MONEYVAL, CFATF), nonché l’esistenza di un piano d’azione volto a colmare carenze strategiche ancora non integralmente risolte. In sintesi, la Commissione ritiene che, nonostante i progressi descritti, permangano criticità tali da giustificare la qualificazione come paesi terzi ad alto rischio.
Giurisdizioni depennate dall’elenco
Sono rimosse dalla tabella del punto I dell’allegato:
- Barbados;
- Emirati arabi uniti;
- Filippine;
- Giamaica;
- Gibilterra;
- Panama;
- Senegal;
- Uganda.
Secondo la Commissione, tali giurisdizioni hanno completato in misura sufficiente i rispettivi piani d’azione, rafforzato l’efficacia dei regimi AML/CFT e colmato le carenze tecniche evidenziate dal GAFI. Il GAFI non le sottopone più a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità globale, pur proseguendo la cooperazione con i rispettivi gruppi regionali.
Effetti giuridici della modifica
L’effetto operativo del regolamento è quello di aggiornare l’elenco UE delle giurisdizioni ad alto rischio. Per gli operatori soggetti alla disciplina antiriciclaggio, ciò incide sulle valutazioni di rischio e, conseguentemente, sulle misure di adeguata verifica rafforzata e sugli adempimenti connessi alle relazioni d’affari o alle operazioni con controparti collegate ai paesi inseriti nell’elenco.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si applica in modo diretto in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
Il punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è sostituito con una nuova tabella. Sono aggiunti Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela; sono depennati Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda. L’allegato risultante comprende 27 giurisdizioni ad alto rischio, tra cui Afghanistan, Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Haiti, Mali, Mozambico, Myanmar/Birmania, Nigeria, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Vanuatu e Yemen, oltre ai nuovi inserimenti.
Criterio sostanziale di individuazione dei paesi ad alto rischio
La Commissione fonda l’aggiornamento sulle carenze strategiche nei regimi nazionali AML/CFT e sulle minacce significative che tali carenze pongono al sistema finanziario dell’Unione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2015/849. Sono considerati, in particolare, le recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI.
Motivazioni dell’inserimento delle nuove giurisdizioni
Per ciascuno dei nuovi paesi elencati, il regolamento richiama l’assunzione di un impegno politico ad alto livello con il GAFI e il relativo gruppo regionale, nonché la necessità di attuare piani d’azione ancora incompleti. La Commissione conclude che Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela non hanno ancora affrontato tutte le problematiche che avevano determinato l’inclusione nell’elenco del GAFI, e pertanto devono essere considerati paesi terzi ad alto rischio.
Motivazioni della cancellazione di alcune giurisdizioni
Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda sono depennati perché, sulla base delle informazioni disponibili e del riconoscimento del GAFI, hanno rafforzato i rispettivi regimi AML/CFT, colmato le carenze tecniche e dato attuazione agli impegni dei piani d’azione. La Commissione conclude che tali giurisdizioni non presentano più carenze strategiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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