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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4508/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2021 che aveva revocato la sospensione condizionale delle pene precedentemente concesse a Francesco Gallo per varie condanne; dedotte violazioni degli artt. 163 e 168 c.p. in relazione all'art. 174 c.p. e alla L. n.241/2006 per presunta applicabilità dell'indulto, nonché mancata e contraddittoria motivazione circa le ragioni della revoca e l'apparente concessione dell'indulto solo alla pena pecuniaria e non anche alle pene detentive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della carenza motivazionale: l'ordinanza impugnata era troppo sintetica nel richiamare il fatto che il condannato aveva usufruito tre volte della sospensione condizionale, senza identificare le ragioni specifiche della revoca né chiarire quale comma di cui all'art. 168 c.p. fosse applicato; perciò l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Le restanti doglianze, riguardo alla mancata concessione dell'indulto sulle pene detentive e alla presunta contraddizione, sono state dichiarate inammissibili e manifestamente infondate: dagli atti (certificato del casellario e provvedimento di cumulo) risultava infatti che l'indulto era già stato concesso nella misura massima della pena detentiva, giustificando l'operato della Corte d'appello nel concedere l'indulto soltanto sulla pena pecuniaria residua.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato come norma rilevante nella materia delle misure alternative e della sospensione condizionale; utilizzato dalla difesa per censurare la revoca, ma la cassazione non ha rilevato violazione specifica autonoma di questo articolo distinta dalla carenza motivazionale.

  • art. 168 cod. pen.

    Articolo contenente le ipotesi di revoca della sospensione condizionale; la Corte osserva che l'art. 168 include sia le ipotesi di revoca del comma primo sia la revoca dell'ultima fattispecie (concessione in violazione dell'art.164, comma 4), per cui occorre motivare quale specifico caso di revoca si intende applicare.

  • art. 174 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'esecuzione delle pene e degli effetti delle misure; citata nei motivi della difesa ma la decisione della Cassazione riguarda soprattutto la carenza di motivazione sul rilievo dell'art.168.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Rilevante perché l'art.168 contempla anche la revoca della sospensione concessa in violazione dell'art.164, comma 4; la Cassazione sottolinea che tale ipotesi è distinta e richiede specifica verifica e motivazione da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al procedimento esecutivo; non ha determinato l'annullamento perché la censura principale ritenuta fondata era di natura motivazionale.

  • L. n.241/2006 (indulto)

    Contestata dalla difesa per la presunta applicabilità dell'indulto alle pene detentive revocate; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura avendo gli atti mostrato che l'indulto era già stato concesso nella misura massima della pena detentiva, giustificando la modulazione dell'indulto operata dall'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione chiara e specifica: il giudice dell'esecuzione deve indicare quale fattispecie concreta di revoca (art.168 c.p.) si ritiene sussistere e illustrare i fatti e le ragioni che giustificano la decisione.
  • Non è sufficiente un richiamo generico al fatto che il condannato abbia già usufruito più volte del beneficio; occorre collegare tali elementi alle previsioni normative e dimostrare perché ricorra la causa di revoca.
  • Quando si contesta la mancata applicazione dell'indulto, il giudice di legittimità verifica gli atti ufficiali (casellario, provvedimenti di cumulo) per stabilire se l'indulto sia già stato concesso e in quale misura; la presenza di provvedimenti anteriori che hanno già modulato l'indulto può giustificare scelte apparenti di parziale applicazione.
  • In sede di esecuzione, per accertare violazioni formali o sostanziali nella concessione del beneficio, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito e motivare adeguatamente ogni decisione che incida sulle misure alternative.
  • In cassazione i vizi motivazionali gravi possono determinare l'annullamento con rinvio anche se altre censure sostanziali vengono dichiarate infondate o inammissibili; pertanto, chi impugna dovrebbe articolare distintamente i profili di fatto e di diritto.

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