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Sentenza

Sentenza n. 783/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta n. 171/2023 che ha disposto condanna del Comune di Sommatino al pagamento della somma di euro 3.937,16 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese processuali;

Giustizia amministrativa202500781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta che condannava il Comune al pagamento di € 3.937,16, oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2023 del Giudice di pace di Caltanissetta. Il titolo riconosceva un risarcimento per una caduta dovuta a insidia stradale verificatasi il 17 maggio 2020. Il Comune, già dichiarato dissestato il 25 gennaio 2018, non ha dato esecuzione al titolo e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha disposto istruttoria sulla procedura di dissesto e sull’eventuale competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo. Il Comune ha sostenuto, secondo quanto ricostruito nell’istruttoria, una situazione di dissesto con procedura liquidatoria ancora in corso; tuttavia, il fatto generatore del credito risaliva a una data successiva alla dichiarazione di dissesto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che il credito rientrasse nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, poiché il fatto generatore del risarcimento — la caduta del 17 maggio 2020 — era successivo alla dichiarazione di dissesto del 25 gennaio 2018. Le obbligazioni successive al dissesto non possono essere attratte alla gestione liquidatoria quando non costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori. Sono state inoltre ritenute sussistenti le condizioni processuali per l’ottemperanza: decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, rituale notifica e deposito del ricorso e passaggio in giudicato della sentenza. Il Comune è stato quindi obbligato a pagare la sorte capitale e gli accessori riconosciuti dal titolo. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. È stato assegnato al Comune il termine di 60 giorni per adempiere; per l’ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e oneri a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive riguarda esclusivamente i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato

    Individua la competenza dell’organo straordinario di liquidazione in relazione ai fatti e agli atti di gestione anteriori alla soglia temporale prevista dalla norma.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004

    pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

    La competenza dell’organo straordinario può comprendere obbligazioni riferite a fatti anteriori, anche se accertate giudizialmente successivamente, fino all’approvazione del rendiconto.

  • art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora applicabile nel giudizio di ottemperanza richiamata dall’art. 114 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un ente locale dissestato, il divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, TUEL opera soltanto per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
  • La competenza dell’organo straordinario di liquidazione comprende le obbligazioni accertate dopo la dichiarazione di dissesto quando esse derivino direttamente e immediatamente da atti o fatti di gestione anteriori alla dichiarazione o alla soglia temporale prevista dalla disciplina del dissesto; non comprende invece i crediti il cui fatto generatore sia successivo e autonomo.
  • Il giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro può essere azionato in ottemperanza nei confronti dell’ente locale dissestato quando il credito non appartenga alla massa passiva affidata all’organo straordinario di liquidazione.
  • In presenza di un inadempimento protratto e ingiustificato e di obblighi esecutivi semplici, il giudice dell’ottemperanza può fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, purché la misura non risulti manifestamente iniqua.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare, per l’ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato, includendo nel mandato anche il pagamento della penalità maturata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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