Ordinanza n. 1838/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto manifestamente infondata, emesso dalla Questura di Napoli in data 28 aprile 2026, prot. n. CAT.A12/2026/Imm/1 sez/Dinieghi/312.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Napoli dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ritenuta manifestamente infondata
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto e documentato, fornendo un principio di prova, l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro collegato al contratto di soggiorno, sebbene la relativa denuncia fosse tardiva. Tale rapporto era cessato poco dopo l'inizio, ma il ricorrente aveva successivamente reperito plurime nuove occasioni lavorative, accompagnate da flussi reddituali adeguati e ancora perduranti. È stata contestata la mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, sia del rapporto lavorativo originario sia delle sopravvenienze lavorative e reddituali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo ravvisabili i presupposti della tutela richiesta all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha valorizzato il principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro originario, pur tardivamente denunciato, nonché la successiva instaurazione di plurimi rapporti lavorativi e la permanenza di adeguati flussi reddituali. La mancata valutazione di tali sopravvenienze da parte dell'Amministrazione è stata ritenuta significativa, soprattutto in presenza di elementi probatori relativi anche al rapporto originario. La decisione non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica all'8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, in ragione degli elementi di prova relativi ai rapporti lavorativi e della mancata valutazione delle sopravvenienze da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il giudice può ravvisare i presupposti della tutela anche sulla base di un principio di prova dell'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo originario, pur se la relativa denuncia è tardiva.
- Ai fini della valutazione della legittimità del diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'Amministrazione deve considerare anche le sopravvenienze successive alla cessazione del rapporto originario, comprese l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro e la perdurante disponibilità di adeguati flussi reddituali.
- La mancata valutazione delle sopravvenienze lavorative e reddituali può giustificare la sospensione cautelare del diniego quando tali elementi siano assistiti da un principio di prova e risultino rilevanti per la posizione sostanziale dello straniero.
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