Cassazione Civile, Ordinanza n. 22373/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditrici)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto alla Corte d’appello l’equa riparazione ex legge Pinto per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e definita nel 2019 con il riparto finale dell’attivo. In fase monitoria, l’indennizzo era stato liquidato assumendo come parametro il valore delle somme effettivamente percepite da ciascuna creditrice nel riparto finale, cioè la quota concretamente riscossa sul credito ammesso. In opposizione, la Corte d’appello aveva revocato i decreti ma aveva sostanzialmente confermato le stesse somme, ritenendo che la locuzione "diritto accertato dal giudice" di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001 dovesse riferirsi all’importo concretamente ricavato in sede concorsuale. Con il ricorso per cassazione le creditrici hanno denunciato violazione degli artt. 2-bis, commi 1 e 3, legge n. 89/2001, 51, 93 e 96 l.fall. e 14 c.p.c., sostenendo che il valore della controversia, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, non può essere commisurato a quanto effettivamente distribuito nel fallimento, bensì al valore del credito azionato e ammesso al passivo; con il secondo motivo hanno inoltre dedotto omesso esame del piano di riparto, assumendo che il giudice non avesse correttamente considerato le somme ammesse al passivo, ben più elevate delle somme effettivamente percepite al netto del riparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione perché ridetermini l’equa riparazione dovuta a ciascuna ricorrente applicando il corretto criterio di calcolo del valore della causa. La Corte ha affermato che, ai fini dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, il valore della causa va determinato, in via analogica, secondo i criteri degli artt. 10 e ss. c.p.c., cioè con riferimento all’importo del credito azionato nel processo presupposto, e non alla somma effettivamente conseguita nel riparto fallimentare o ammessa in sede concorsuale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione ed errata applicazione ed interpretazione
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione delle norme sostanziali rilevanti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo della controversia
è stato invocato per censurare l’omessa considerazione del piano di riparto e delle somme ammesse al passivo
art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
diritto accertato dal giudice
la locuzione va riferita, ai fini della liquidazione dell’indennizzo Pinto, al valore della domanda nel processo presupposto e non a quanto concretamente distribuito in sede esecutiva o concorsuale
artt. 51, 93, 96 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamati dalle ricorrenti per sostenere che il credito ammesso al passivo rileva come parametro del valore della pretesa nel fallimento
art. 14 c.p.c.
richiamato per sostenere che il valore della domanda va determinato secondo il credito azionato nel processo presupposto
artt. 10 e ss. c.p.c.
utilizzati dalla Corte, in via analogica, per determinare il valore della causa ai fini dell’equa riparazione
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando occorra determinare il "valore della causa", si applica in via analogica il criterio degli artt. 10 e seguenti c.p.c., con riferimento al petitum originario del giudizio presupposto.
- Nel procedimento fallimentare il valore della controversia non coincide con la somma effettivamente percepita dal creditore nel riparto finale, né con l’importo concretamente assegnato in sede concorsuale.
- L’ancoraggio del valore della causa all’utilità economica finale conseguita dal creditore è privo di base normativa ed è irrazionale, perché dipende da fattori estranei alla natura e all’entità del credito azionato.
- Se il giudice dell’equa riparazione utilizza un parametro di calcolo errato per individuare il valore della causa, il decreto va cassato con rinvio per una nuova liquidazione conforme al corretto criterio legale.
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