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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l’assunzione dei provvedimenti di competenza; - di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; - i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; - le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; - per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell’assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; - la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; - la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico; - la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell’avviso predetto, nonché l’avviso stesso allegato a quella determina; - la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 2\12\2025: - di tutti gli atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e non ammessi nella procedura di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025, e pubblicazione del calendario dei colloqui; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025 di approvazione degli elenchi definitivi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025 del 05/11/2025; - del verbale della riunione del 03/11/2025 del Tavolo Tecnico Operativo costituito con D.D. n. 4288 del 21/07/2025, prot. n. 519149/2025 del 03/11/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Medio Molise del 20/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025 del 25/11/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, anche se non conosciuti e qui espressamente non nominati.

Giustizia amministrativa202500276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, nella parte in cui riducono gli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre, nonché gli atti attuativi relativi alla formazione degli elenchi degli idonei ai ruoli di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano Sociale Regionale 2025-2027, la presupposta deliberazione della Giunta regionale e gli atti successivi e connessi, deducendo un unico articolato motivo. Sono state denunciate la violazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria. In particolare, il Comune ha sostenuto che la Regione avrebbe adottato la scelta di ridurre gli ATS da sette a tre senza una necessaria e adeguata fase di consultazione, concertazione e coprogettazione con i Comuni, i Presidenti dei Comitati dei Sindaci e gli altri soggetti istituzionali interessati. È stata inoltre contestata la scelta organizzativa in quanto ritenuta inefficiente, non adeguatamente motivata, non coerente con le precedenti programmazioni regionali e idonea ad accorpare territori eterogenei, con possibili ripercussioni sulla distribuzione delle risorse e sulla gestione dei servizi sociali. Con i motivi aggiunti il Comune ha impugnato gli atti attuativi della nuova organizzazione e gli elenchi degli idonei ai ruoli di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico, deducendo gli stessi vizi e l’illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto innanzitutto che il thema decidendum riguardasse esclusivamente la riduzione degli ATS da sette a tre. Quanto alla partecipazione procedimentale, il Comune non aveva interesse a lamentare il mancato coinvolgimento di soggetti diversi da sé. La disciplina statale e regionale non imponeva una specifica forma di intesa né il consenso dei singoli Comuni, ma richiedeva forme di concertazione e partecipazione compatibili con la competenza regionale in materia di individuazione degli ATS. Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dalla Regione, che era stato istituito un Gruppo tecnico al quale avevano partecipato i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS esistenti e i relativi Coordinatori, che si erano svolte riunioni e che gli enti locali avevano potuto formulare osservazioni. Il coinvolgimento dei Sindaci capofila è stato ritenuto rappresentativo e adeguato. La Regione aveva inoltre esaminato e motivatamente disatteso le osservazioni contrarie all’accorpamento. Quanto alla scelta di ridurre gli ATS, il TAR l’ha qualificata come esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile solo in presenza di irragionevolezza o abnormità. Le censure del Comune sono state ritenute generiche e astratte, non essendo state indicate concrete ricadute negative sulla gestione dei servizi. La scelta è stata considerata coerente con la normativa di settore e con il Piano Sociale Nazionale, che promuovono, in via generale, la coincidenza degli ATS con gli ambiti dei distretti sanitari e dei centri per l’impiego. La motivazione regionale è stata giudicata sufficiente, poiché fondata sull’integrazione con i comparti sanitario e del lavoro, sul rafforzamento della capacità amministrativa, sull’uniformità delle procedure, sull’interoperabilità dei sistemi informativi e sul coordinamento regionale. Il precedente assetto a sette ATS non impediva alla Regione di adeguarsi successivamente alle indicazioni nazionali. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla legge regionale n. 1/2016, riguardante l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. I motivi aggiunti sono stati respinti poiché fondati sui medesimi vizi già ritenuti infondati e proposti anche in via derivata. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000

    determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete

    La disposizione attribuisce alle Regioni la competenza a determinare gli ambiti territoriali mediante forme di concertazione, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso dei singoli Comuni.

  • art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000

    partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali

    La norma riconosce ai Comuni una partecipazione al procedimento, ma non attribuisce loro un potere di codecisione sulla determinazione degli ATS.

  • art. 3, commi 2 e 3, l. 328/2000

    principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali

    La concertazione costituisce un principio di cooperazione istituzionale; gli accordi tra amministrazioni rappresentano una facoltà e non una forma necessaria di concertazione.

  • art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014

    Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo

    Il Piano sociale regionale è lo strumento competente a individuare gli ATS e a definirne l’assetto istituzionale e organizzativo.

  • art. 13, commi 2, lett. a), e 3, l.r. Molise 13/2014

    individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali

    La Regione conserva la competenza a individuare gli ATS, dovendo esercitarla mediante strumenti di concertazione e confronto, senza che la legge imponga una specifica procedura consensuale.

  • art. 26, commi 1, lett. a), 2 e 3, l.r. Molise 13/2014

    La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste dalla presente legge, adotta la proposta di Piano sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione

    Il procedimento di approvazione del Piano sociale regionale richiede l’attuazione di procedure di concertazione, ma la decisione finale sull’assetto degli ATS resta affidata agli organi regionali competenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della scelta di ridurre gli ATS è stata ritenuta sufficiente perché indicava le ragioni di integrazione sociosanitaria e con i servizi per l’impiego, rafforzamento amministrativo, uniformità procedurale e coordinamento regionale.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, poiché la scelta organizzativa risultava coerente con la normativa e non manifestamente irragionevole.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per il deposito delle memorie in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • La competenza regionale a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali non è esclusa dalle esigenze di concertazione con gli enti locali: la concertazione costituisce una modalità necessaria di confronto, ma non si traduce in un potere di veto o di codecisione dei singoli Comuni, salvo una specifica previsione normativa in senso contrario.
  • Le forme di concertazione richieste dalla disciplina degli Ambiti Territoriali Sociali non devono necessariamente consistere in un’intesa formale con tutti gli enti locali interessati; è sufficiente un coinvolgimento effettivo e rappresentativo, mediante organismi o tavoli nei quali gli enti possano formulare osservazioni e critiche.
  • Il Comune non può far valere, in via generale, la violazione delle garanzie partecipative spettanti esclusivamente ad altri soggetti; deve invece allegare e dimostrare la lesione della propria posizione partecipativa e indicare quale specifico coinvolgimento sarebbe stato omesso.
  • La scelta di accorpare gli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e organizzativa. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, abnormità, travisamento o difetto istruttorio, e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • Le censure contro una scelta organizzativa devono indicare concrete e specifiche ricadute negative sull’erogazione dei servizi o sull’assetto degli interessi coinvolti; doglianze generiche sulla disomogeneità territoriale o sull’inefficienza dell’accorpamento non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto.
  • Il precedente mantenimento di un diverso assetto organizzativo non impedisce all’amministrazione di modificarlo successivamente per adeguarlo alla normativa e agli indirizzi nazionali sopravvenuti o precedentemente non attuati, purché la nuova scelta sia adeguatamente istruita e motivata.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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